Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 16 febbraio 2007, n. 11, contenente risposte a diversi quesiti avanzati dalla stampa specializzata, spiccano quelli attinenti alle novità introdotte dalla Finanziaria 2007 in materia di studi di settore. In particolare, è stato precisato quanto segue:
- con riferimento all’applicazione dell’accertamento sulla base degli studi di settore previsto nel caso in cui l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, l’Agenzia chiarisce che la fattispecie si verifica quando l’attività:
- presenta carattere di novità unicamente sotto l’aspetto formale, in quanto viene svolta, anche se da altro soggetto, in sostanziale continuità;
- è omogenea alla preesistente, ossia quando le attività sono contraddistinte da un medesimo codice di attività ovvero i codici di attività sono compresi nel medesimo studio di settore;
- gli indicatori “di supercoerenza” previsti dall’articolo 10-bis, comma 2, Legge n. 146/1998 (introdotto dall’articolo 1, comma 13, Finanziaria 2007) e gli indicatori di normalità economica previsti al comma 14, della stessa Legge, incideranno direttamente sul risultato derivante dall’applicazione degli studi di settore effettuato da GERICO; un’eventuale “incoerenza” ad uno o più indicatori comporterà pertanto una maggiore stima del ricavo o compenso. Ciononostante si avrà un solo livello di adeguamento: il soggetto risulterà “non congruo” nel caso in cui i ricavi o compensi dichiarati risultino inferiori ai valori stimati dallo studio di settore, tenendo conto anche dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione dei predetti indicatori.
Fonte: www.seac.it
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