Con Risoluzione 7 dicembre 2007, n. 356, l’Agenzia delle Entrate ha dato indicazioni in merito al trattamento fiscale riservato alle indennità conseguite a titolo di risarcimento danni all’immagine.
Secondo l’Agenzia, nel caso in esame, vige un principio generale in base al quale l’indennizzo che compensa la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, va assoggettato a tassazione, applicando una ritenuta d’acconto, in quanto sostitutivo del reddito.
Qualora, invece, il risarcimento sia diretto ad indennizzare il soggetto per le perdite effettivamente subite (“danno emergente”), la relativa somma non deve essere assoggettata a tassazione, assumendo rilevanza assoluta il suo carattere risarcitorio e la funzione di reintegrazione patrimoniale.
Fonte: www.seac.it
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