Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2011, sono stati individuati i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse previste dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, ossia delle attività produttive di reddito agrario, assoggettate ad una tassazione agevolata.
La nuova tabella, allegata al Decreto, ha sostituito la tabella allegata al Decreto del 5 agosto 2010.
Nel nuovo elenco non è più indicata la categoria della “produzione di prodotti di panetteria freschi”, ma solo quella della “produzione di pane”.
Tra le diverse attività, vi sono quella della produzione di carni e prodotti della loro macellazione, della lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi, di trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte, della produzione di vini, della lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele, della produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi.
Le disposizioni del Decreto hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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