Con Risoluzione 5 novembre 2008, n, 425, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza d’interpello, si è espressa riguardo ai presupposti necessari per l’imputazione ai beneficiari dei redditi conseguiti dal Trust (tassazione del Trust trasparente).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari, presupposto della tassazione per trasparenza, esclude che vi sia discrezionalità in capo al Trustee in merito alla individuazione di detti soggetti o alla eventuale imputazione del reddito agli stessi.
Pertanto, se il Trustee può disporre sulle modalità di erogazione dei redditi, il Trust non può essere considerato trasparente, ma deve essere considerato opaco. In tal caso, non vi è la tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari dei redditi conseguiti dal Trust ma si determina la tassazione di tali redditi in capo al Trust stesso.
Fonte: www.seac.it
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