Con Risoluzione 24 marzo 2009, n. 77, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il diritto a beneficiare della detrazione del 36% può traslocare all’acquirente se c’è consolidamento della proprietà.
L’Amministrazione Finanziaria ha infatti precisato che il trasferimento delle rate spetta al soggetto che acquista:
- la piena proprietà dell’intero edificio oggetto dei lavori di ristrutturazione;
- una porzione dell’edificio ristrutturato;
- una quota di comproprietà dell’intero edificio oggetto dei lavori di recupero.
Secondo l’Agenzia, in tutti gli altri casi all’acquirente non spetta il diritto alla detrazione (in particolare nemmeno nel caso di acquisto di una quota di comproprietà senza che l’acquirente divenga proprietario esclusivo).
Fonte: www.seac.it
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