Con Risoluzione 27 maggio 2009, n. 132, l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello, si è espressa in merito alle modalità di recupero di componenti reddituali di esercizi precedenti rinviati a tassazione o deduzione in base alle regole fiscali dalla base imponibile IRAP per i contribuenti che passano al regime dei minimi.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la norma contenuta all’art. 1, comma 106, Finanziaria 2008, secondo cui i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello di entrata nel regime e rinviati in conformità alle disposizioni del TUIR, partecipano, per le quote residue, alla formazione del reddito dell’ultimo periodo d’imposta “ordinario”, trova applicazione anche ai fini IRAP dell’esercizio precedente a quello di ingresso al regime speciale.
In sostanza, anche ai fini IRAP, valgono i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la Risoluzione n. 73/2007 e le stesse regole dettate ai fini IRPEF.
Fonte: www.seac.it
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