Con Risoluzione 21 aprile 2008, n. 166, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza d’interpello, ha delineato il trattamento fiscale dei contributi versati a favore di artisti ed interpreti da parte dell’IMAIE (Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, se le somme sono elargite a favore di persone fisiche, non sono soggette ad alcun imposizione in capo al percipiente e pertanto il soggetto erogante non dovrà applicare alcuna ritenuta sulle stesse. Lo stesso trattamento fiscale è previsto per i contributi versati a favore di ONLUS, in quanto svolgono solamente attività istituzionale di natura non commerciale.
Nel caso in cui il contributo sia erogato ad un’associazione o ente non commerciale, è necessario differenziare a seconda che sia destinato ad essere utilizzato per le attività istituzionali dell’ente (nessuna ritenuta) ovvero nell’ambito dell’attività commerciale (ritenuta a titolo di acconto del 4%).
La ritenuta, infine deve essere applicata anche nel caso in cui il destinatario del contributo sia un soggetto esercente attività commerciale.
Fonte: www.seac.it
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