Con Circolare 27 ottobre 2009, n. 44, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in riferimento alla Tremonti-ter, introdotta con D.L. n. 78/2009.
Le principali delucidazioni sono le seguenti:
- ambito soggettivo di applicazione: il beneficio della Tremonti-ter è applicabile a tutti i residenti nel territorio dello stato italiano che esercitano attività produttive di redditi d’impresa, anche per coloro che sono costituiti o che iniziano l’attività tra il 1º luglio 2009 e il 30 giugno 2010;
- beni agevolabili (ambito oggettivo): il beneficio spetta per l’acquisto di beni nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, impiegati all’interno del ciclo produttivo, quindi anche i beni non strumentali;
- determinazione dell’importo: il beneficio si esplica con l’esclusione da imposizione fiscale del 50% del valore dell’investimento. Il valore è determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. a) e b), TUIR e saranno ricompresi anche gli oneri accessori di imputazione;
- momento di effettuazione degli investimenti: sono agevolabili gli investimenti effettuati tra il 1º luglio 2009 e il 30 giugno 2010 secondo i criteri di competenza ai sensi dell’art. 109, commi 1 e 2, TUIR;
- fruizione dell’agevolazione: si apporta un variazione in diminuzione al reddito d’impresa del periodo d’imposta in cui è avvenuto l’investimento.
Fonte: www.seac.it
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