Con Risoluzione 28 maggio 2007, n. 118, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a definizione del valore fiscale delle attività e passività acquisite nell’ambito del concordato fallimentare.
In particolare, è stato affermato che il valore fiscale delle passività accollate dall’assuntore nel corso di detta procedura deve essere pari non all’importo pattuito l’assuntore e le banche, ma all’importo nominale delle stesse, risultante dal piano di riparto sancito dalla Sentenza.
I debiti accollati dall’istante, infatti, non possono essere ridotti per effetto degli atti di cessione di crediti intervenuti tra le banche e l’assuntore.
Fonte: www.seac.it
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