Con Risoluzione 4 luglio 2008, n. 281, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla deducibilità dal reddito d’impresa dei tabaccai dei valori bollati cartacei rimasti invenduti in quanto dichiarati fuori corso dalla Legge n. 296/2007 (Finanziaria 2007).
Secondo l’Agenzia delle Entrate il costo sostenuto dai tabaccai per l’acquisto delle marche da bollo cartacee costituisce comunque una componente deducibile in quanto inerente all’attività svolta ai sensi dell’art. 109, TUIR.
Fonte: www.seac.it
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