Con Risoluzione 7 gennaio 2009, n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per usufruire del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate previsto dalla Finanziaria 2007, i contratti di leasing relativi ai beni agevolati devono contenere una clausola specifica che preveda la possibilità di anticipare il diritto di opzione da parte dell’utilizzatore.
Richiamando il principio internazionale della prevalenza della sostanza sulla forma (IAS n. 17), l’Amministrazione finanziaria precisa, infatti, che ai fini della concessione del bonus fiscale per gli investimenti, c’è una “sostanziale” equiparazione tra l’acquisto o la realizzazione del bene in proprio e l’acquisizione del bene stesso tramite un contratto di leasing.
Inoltre, per i contratti stipulati prima della pubblicazione della Circolare n. 38/E/2008 e privi della clausola di riscatto, l’esercizio anticipato dell’opzione può essere attuato tramite documentazione scritta con cui l’impresa utilizzatrice dichiara di esercitare l’opzione irrevocabile di riscatto del bene, con effetti a partire dal giorno in cui la locazione termina.
Fonte: www.seac.it
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