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Novità Irpef - Ires
3 Febbraio 2022

Acconti pagati nel 2021 e nel 2022 e SAL emesso solo nel 2022: sì al Superbonus ed alla cessione del credito.

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del Superbonus in caso di spese sostenute in anni diversi.

Il contribuente istante è proprietario di un fabbricato residenziale unifamiliare con accesso indipendente, iscritto nella categoria catastale dei fabbricati collabenti, con un proprio impianto di riscaldamento, sul quale sta effettuando degli interventi finalizzati al risparmio energetico che rientrano nell’ambito di applicazione del Superbonus.

L’istante intende avvalersi dell’opzione della cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale. Ha, inoltre, precisato che nel 2021 ha versato degli acconti per i lavori in questione e nel 2022 verserà altri acconti ed il saldo. A causa di alcuni ritardi nelle forniture, il primo Stato di Avanzamento dei Lavori verrà emesso direttamente nel 2022 e si riferirà alle spese sostenute sia nel 2021, che nel 2022.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di optare, nell’ambito dell’agevolazione del Superbonus, per la cessione del credito, con riferimento a spese sostenute a cavallo tra due anni (2021 e 2022) e riferite ad un solo Stato Avanzamento Lavori.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 56 del 31 gennaio 2022, ha richiamato la disciplina in materia di Superbonus ed i relativi chiarimenti resi nel corso del tempo.

In particolare, per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali è prevista l’emissione di Stati di Avanzamenti dei Lavori, è stato precisato che è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito soltanto se lo Stato di Avanzamento dei Lavori si riferisce ad almeno il 30 % dell’intervento complessivo.

Non rileva la circostanza che tale percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi d’imposta diversi.

Quindi, nel caso descritto nell’istanza di interpello, sarà possibile per l’istante esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale del Superbonus soltanto qualora lo Stato di Avanzamento dei Lavori emesso nel 2022 si riferisca ad almeno il 30 % dell’intervento complessivo.

Inoltre, dal momento che il SAL che verrà emesso nel 2022 rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti corrisposti e gli acconti da corrispondere, l’opzione per la cessione del credito potrà essere esercitata soltanto per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nel 2022 (“criterio di cassa”).

Per gli acconti versati nel 2021, invece, l’istante potrà fruire del Superbonus esclusivamente nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta e, eventualmente, potrà optare per la cessione delle successive rate della detrazione non fruite in dichiarazione.

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