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7 Novembre 2014

Affrancamento dei valori degli strumenti finanziari: nuova denominazione dei codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva

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Con la Risoluzione n. 96 del 6 novembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo “1133” e “1135” da utilizzare per il versamento, tramite modello di pagamento F24, delle imposte sostitutive derivanti dall’esercizio dell’opzione per l’affrancamento dei valori degli strumenti finanziari.

I codici in questione erano stati istituiti con una Risoluzione del 19 aprile 2012, in virtù della disciplina sull’affrancamento dei valori degli strumenti finanziari, introdotta dal Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011. Tale normativa prevedeva l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi maturati sino alla data del 31 dicembre 2011.

Il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 ha introdotto nuovamente la possibilità di affrancare i valori degli strumenti finanziari, posseduti al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale, alla data del 30 giugno 2o14, mediante l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, maturati fino a quella data.

Sono stati, quindi, ridenominati i codici tributo in tale modo:

– codice “1133” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1. lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR a seguito dell’opzione per l’affrancamento – art. 3, commi 15 e 16, del DL 24 aprile 2014, n. 66 – regime dichiarativo”;

– codice “1135” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1. lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR a seguito dell’opzione per l’affrancamento – art. 3, commi 15 e 16, del DL 24 aprile 2014, n. 66 – regime amministrato”.

I codici in questione dovranno essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “Importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno di imposta per il quale si effettua il versamento.

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