Di particolare interesse il Decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali il 7 maggio 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2019 in tema di modalità attuative degli incentivi fiscali agli investimenti in start-up innovative ed in Piccole e Medie Imprese innovative.
Secondo quanto precisato all’articolo 2 del Decreto interministeriale, le agevolazioni fiscali in esso disciplinate si applicano ai soggetti passivi dell’Irpef e dell’Ires che effettuano un investimento agevolato in una o più start-up innovative o PMI innovative nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
L’investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o in Piccole e Medie Imprese innovative.
Nel Decreto sono individuate anche le ipotesi nelle quali le agevolazioni fiscali non possono trovare applicazione, come nel caso in cui gli investimenti siano effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società a partecipazione pubblica.
Riguardo alla nozione di investimento agevolato (articolo 3 del Decreto interministeriale), si tratta dei conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative, nonché degli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
E’ precisato che in caso di start-up innovative o di PMI innovative non residenti che esercitano in Italia un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni fiscali trovano applicazione in relazione alla parte degli investimenti corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.
All’articolo 4 del Decreto sono precisate le agevolazioni fiscali riconosciute.
I soggetti passivi Irpef possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30 % dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore ad un milione di Euro, in ciascun periodo d’imposta. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
I soggetti passivi Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30 % dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1.800.000 Euro, per ciascun periodo d’imposta. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Le agevolazioni spettano comunque fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15.000.000 Euro per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa.
All’articolo 5 del Decreto interministeriale sono specificate le condizioni da rispettare per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, mentre all’articolo 6 sono disciplinate le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali.
All’ultimo articolo del Decreto, infine, è ricordato che le disposizioni in esso contenute si applicano agli investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.