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9 Luglio 2021
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Ascensore per condominio: sì al Superbonus.

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Ancora chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicazione del Superbonus. In particolare, questa volta l’Agenzia si è pronunciata in riferimento ad un intervento di installazione e posa in opera di un ascensore.

Il coniuge dell’istante è proprietaria di un immobile che è parte di un edificio composto da quattro unità immobiliari a destinazione abitativa con annesse cantine e garage. I condomini intendono realizzare interventi di miglioramento energetico dell’edificio e, allo stesso tempo, un intervento di realizzazione di un nuovo ascensore in conformità alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Il quesito riguarda la possibilità per i condomini di beneficiare del Superbonus se almeno uno dei proprietari o degli inquilini del condominio abbia un’età superiore a 65 anni. Qualora, invece, il beneficio possa essere applicato soltanto a coloro che abbiano un’età superiore a 65 anni, è richiesto se la data del compimento del sessantacinquesimo anno di età debba essere antecedente alla data del pagamento della fattura e comunque antecedente alla data del 30.06.2022 oppure sia necessario il compimento di tale età alla data della presentazione del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell’ascensore.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 455 del 5 luglio 2021, ha precisato che l’intervento di installazione e posa in opera della piattaforma elevatrice descritto nell’istanza di interpello si presenta come “intervento trainato” ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di Bilancio per il 2021 ha modificato la disciplina in materia, prevedendo tra gli “interventi trainati” anche quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi ed alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap grave.

Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 2020 è stato precisato che le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche che possono beneficiare della detrazione fiscale prevista all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR possono essere realizzate sia sulle parti comuni, che sulle singole unità immobiliari e che si possono riferire a diverse categorie di lavori, come, ad esempio, la sostituzione di pavimenti, porte, infissi esterni, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (compresi gli impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne degli edifici e di piattaforme elevatrici. Per ottenere l’agevolazione, questi interventi devono presentare le caratteristiche tecniche previste in un Decreto Ministeriale del 1989.

Come chiarito in una risposta ad interrogazione fornita in Commissione Finanze il 29 aprile 2021, la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di persone di età superiore a 65 anni è comunque irrilevante ai fini dell’applicazione della detrazione prevista all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, dal momento che la detrazione fiscale spetta per le spese sostenute in relazione ad interventi che presentano le caratteristiche tecniche indicate nella normativa di settore, anche quando non vi sono disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi in questione.

Lo stesso principio è applicabile riguardo al beneficio del Superbonus in quanto la normativa in materia richiama gli interventi indicati all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR.

Nel caso del Superbonus, inoltre, la maggiore detrazione fiscale trova applicazione agli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, qualificabili come “interventi trainati”, soltanto se essi sono accompagnati da “interventi trainanti” di riqualificazione energetica.

Quindi, le date delle spese per l’intervento trainato (nel caso specifico, per l’intervento di realizzazione dell’ascensore) devono essere comprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Le spese sostenute per gli interventi trainanti dovranno essere effettuate, poi, nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che, per le spese sostenute per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, l’ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari attualmente a 96.000 Euro. La detrazione riconosciuta, quindi, non potrà essere superiore all’importo di 105.600 Euro.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso specifico, è, quindi, che le spese che il condominio sostiene per gli interventi di installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice in favore dei soggetti con ridotta capacità motoria siano ammesse al beneficio del Superbonus. In particolare, ciascun condomino, e non solo i condomini di età superiore a 65 anni di età, potrà usufruire della detrazione fiscale per i lavori, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili in base al nostro Codice civile.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato nuovamente la risposta ad interrogazione in Commissione Finanze del 29 aprile 2021 nella quale è stabilito che, per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche previsti all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, può essere esercitata l’opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori, o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione. Quindi, l’istante potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione sia in riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, sia in riferimento agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

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