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3 Febbraio 2018

Attività di manipolazione di piante ornamentali: sono produttive di reddito agrario

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Con la Risoluzione n. 11 del 29 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al regime fiscale applicabile ad alcune operazioni di manipolazione su piante ornamentali.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Testo Unico delle Imposte sui Redditi qualifica come attività connesse a quelle agricole, tassate su base catastale, le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, anche se non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali, con riferimento ai beni che devono essere individuati ogni due anni con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze su proposta del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, evidenziato che i Decreti che si sono succeduti nel tempo per l’individuazione dei beni suddetti hanno fatto rientrare tra le attività connesse anche le attività di manipolazione di prodotti derivanti dalla coltivazione delle piante.

Con riferimento alle attività descritte dalle associazioni di categoria al fine di ottenere chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate, è stato richiesto un parere al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con il quale è stato riconosciuto che:

  • per quanto riguarda le operazioni di concimazione e di inserimento nel terriccio di ritentori idrici per garantire la conservazione del prodotto fino alla sua data di scadenza, sia durante il trasporto che durante la permanenza presso il cliente, si tratta di attività che costituiscono attività di manipolazione in quanto necessarie e determinanti a garantire alle piante l’attecchimento ed il mantenimento delle buone condizioni;
  • per quanto riguarda il trattamento delle zolle al fine di eliminare gli insetti nocivi alle radici, si tratta di un’attività di manipolazione specializzata al fine di garantire non soltanto la qualità del prodotto finale, ma anche il soddisfacimento degli standard qualitativi ai fini dell’esportazione e del rispetto dei requisiti imposti da Paesi terzi;
  • per quanto riguarda le altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura, si tratta di attività riconosciute come determinanti per fornire un concreto valore aggiunto al prodotto finale.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che le attività suddette, prese in considerazione nella Risoluzione del 29 gennaio 2018 ed oggetto di parere del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rientrino tra le attività di manipolazione tassate su base catastale.

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