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28 Marzo 2025
4 Minuti di lettura

Benefit e tassazione: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 77 del 20 marzo 2025, ha ribadito che i premi di risultato assegnati a singoli dipendenti, anziché a una platea generalizzata o a categorie definite di lavoratori, rientrano nel reddito da lavoro dipendente e sono soggetti a tassazione ordinaria.

Benefit e premi di risultato cosa rientra nella tassazione

In ambito di welfare aziendale, infatti, i benefit concessi ai dipendenti come parte di un sistema di incentivazione legato al raggiungimento di obiettivi non possono godere delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 51 del Tuir. Se vengono attribuiti solo a un numero ristretto di lavoratori, selezionati individualmente. Il principio di onnicomprensività stabilito dal Tuir impone, infatti, che tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore. In qualsiasi forma e per qualsiasi ragione collegata al rapporto di lavoro, siano considerati reddito imponibile, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa.

Il caso sottoposto all’Agenzia su benefit e tassazione

Una società operante nel settore energetico ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di escludere dalla tassazione una quota della retribuzione variabile (Mbo), convertibile in prestazioni di welfare aziendale. Tale quota è legata al raggiungimento di obiettivi aziendali e collettivi, mentre i benefit associati a performance individuali rimarrebbero soggetti a tassazione ordinaria.

L’Agenzia ha ricordato che l’articolo 51 del Tuir prevede alcune deroghe alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente. Solo per specifici beni, servizi o rimborsi spese, e purché tali agevolazioni non siano utilizzate per eludere la normale tassazione del reddito. In particolare, affinché un benefit sia detassato, deve essere destinato a un insieme ampio e definito di lavoratori, e non a singoli dipendenti scelti dall’azienda.

Le condizioni per la detassazione dei premi di risultato e benefit

L’Agenzia ha richiamato la normativa sulla tassazione agevolata dei premi di risultato (legge di Stabilità 2016, commi 182-190). Il quale consente l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% sui premi collegati a miglioramenti misurabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, entro il limite di 3.000 euro lordi annui. Tuttavia, questa agevolazione non si applica se i premi vengono erogati in forme diverse dalla retribuzione monetaria, salvo specifiche condizioni stabilite dall’articolo 51 del Tuir.

I benefit non possono beneficiare dell’esenzione fiscale

Nel caso esaminato, il sistema premiale della società prevede che i dipendenti possano convertire una parte del premio di risultato in welfare aziendale. Tuttavia, poiché questi benefici non sono destinati a una generalità di dipendenti o a categorie definite, ma a singoli lavoratori individuati sulla base della loro performance, l’Agenzia ha chiarito che non possono beneficiare dell’esenzione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi confermato che la conversione di premi di risultato in welfare aziendale non comporta un’esenzione fiscale se riguarda solo una parte selezionata dei dipendenti. Di conseguenza, i benefit concessi in sostituzione di premi di risultato devono essere assoggettati alla normale tassazione prevista per il reddito da lavoro dipendente.

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