L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 10 del 13 giugno 2023, chiarisce che la mancata adesione al regime della branch exemption non può essere regolarizzata tramite la “remissione in bonis”. L’omissione non può essere considerata come un adempimento di natura meramente “formale”, poiché influisce sulla determinazione dell’imponibile.
La “remissione in bonis” (articolo 2 Dl n. 16/2012) rappresenta un meccanismo attraverso il quale il contribuente può rimediare a mancati o ritardati adempimenti necessari per benefici fiscali o regimi fiscali opzionali. La normativa stabilisce determinate condizioni e richiede il pagamento di una sanzione minima di 250 euro tramite la presentazione del modello F24, senza possibilità di compensazione.
Nella circolare n. 38/2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’istituto, precisando che la “buona fede” del contribuente è un requisito fondamentale per beneficiare della remissione in bonis. Questo significa che il contribuente deve aver tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale o il beneficio fiscale scelto e deve aver semplicemente dimenticato di effettuare l’adempimento formale richiesto dalla norma, completandolo successivamente.
Branch exemption e remissione in bonis
Il principio di diritto n. 10/2023 esamina la possibilità di applicare la remissione in bonis in relazione alla mancata opzione per il regime della branch exemption (articolo 168-ter Tuir). Tale regime consente alle imprese residenti in Italia di scegliere l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle loro succursali all’estero.
Secondo le istruzioni al modello Redditi SC 2021, per aderire a questo regime, il contribuente deve compilare il quadro RF relativo al periodo d’imposta di costituzione della succursale e indicare separatamente il reddito generato da ciascuna succursale. La mancata compilazione di questo quadro RF durante il periodo di costituzione della succursale impedisce la determinazione e l’indicazione separata del reddito prodotto dalla succursale.
Pertanto, la mancata opzione per questo regime, oggetto del principio di diritto. A differenza di quanto previsto dalla norma sulla remissione in bonis, non può essere considerata come un adempimento di natura “formale”. Ossia un adempimento il cui mancato rispetto non influisce sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo. In definitiva, non può essere regolarizzata tramite tale istituto.
Questo chiarimento segue quanto stabilito nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017. Secondo tale provvedimento la mancata opzione non impedisce all’impresa di aderire successivamente alla branch exemption ogni volta che costituisce una nuova succursale. La possibilità di rimediare all’inadempimento durante la costituzione è accessibile solo “successivamente ed eventualmente”, cioè con la costituzione di una nuova succursale, senza la possibilità di avvalersi della remissione in bonis.