L’utilizzo delle opere dell’ingegno come i brevetti non è mai esente da tassazione. Neanche quando ad avvalersene è un ente non commerciale nell’ambito della propria attività secondaria.
Brevetti e non utilizzo
Se l’autore o l’inventore sfrutta direttamente la propria creazione, i guadagni derivanti vengono assimilati ai redditi da lavoro autonomo. Tuttavia, quando un ente come una fondazione utilizza un brevetto, i proventi ottenuti rientrano nella categoria dei redditi diversi.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 51 del 28 febbraio 2025.
La richiesta di chiarimento è stata avanzata da una fondazione privata, che si configura come centro di eccellenza per la ricerca scientifica. La sua missione è trasferire le innovazioni scientifiche alla pratica clinica e al settore industriale. Tra le sue attività, la fondazione gestisce la registrazione di brevetti e la tutela della proprietà intellettuale, oltre a diffondere i risultati delle ricerche attraverso pubblicazioni su riviste specializzate e la partecipazione a convegni.
Caso specifico di una fondazione e dei brevetti
Il finanziamento della ricerca avviene attraverso donazioni private e fondi dedicati, con la fondazione che mantiene la proprietà dei risultati. Oltre alle attività di ricerca istituzionale, vengono condotti anche studi su commissione, i quali, pur rientrando in un ambito commerciale, non costituiscono l’attività prevalente dell’ente. Sebbene alcune di queste ricerche possano portare a invenzioni brevettabili, l’obiettivo principale rimane la ricerca di base di interesse pubblico.
Attualmente, la fondazione, considerata un ente non commerciale dal punto di vista fiscale, possiede quattro brevetti, alcuni dei quali sono stati ceduti o conferiti a terzi o a società di capitali, con conseguente assoggettamento a tassazione. Tuttavia, la fondazione nutre dubbi sulla corretta interpretazione del regime fiscale applicabile a tali cessioni e conferimenti, e ha richiesto all’Agenzia delle Entrate un chiarimento in merito alla possibilità che tali operazioni possano essere esenti da imposte sui redditi.
Il quadro normativo di riferimento
L’Agenzia ha riepilogato le principali disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir). In particolare, l’articolo 143 stabilisce che il reddito complessivo degli enti non commerciali è formato da diverse tipologie di redditi, tra cui quelli fondiari, di capitale, d’impresa e diversi. Di conseguenza, anche i redditi derivanti da attività economiche contribuiscono alla base imponibile.
Nello specifico, i proventi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno e brevetti rientrano nella categoria dei redditi diversi, salvo il caso in cui a beneficiarne sia direttamente l’autore o l’inventore. In tal caso, i compensi percepiti sono assimilati ai redditi da lavoro autonomo.
Le differenze tra le due categorie reddituali
Secondo il Tuir, i redditi diversi comprendono quelli derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno, a patto che tale sfruttamento non avvenga nell’ambito di un’attività imprenditoriale. Se, invece, l’autore o l’inventore gestisce direttamente l’opera, i proventi sono equiparati a redditi da lavoro autonomo.
Nel caso in questione, trattandosi di una fondazione, ossia di un soggetto diverso dall’inventore. Lo sfruttamento economico dei brevetti rientra nella disciplina dell’articolo 67, comma 1, lettera g), del Tuir. Tale norma prevede che i redditi generati dall’utilizzo economico di opere dell’ingegno, brevetti industriali e processi o formule di natura industriale, commerciale o scientifica da parte di un soggetto diverso dall’inventore siano considerati redditi diversi.
Diritti di sfruttamento economico sui brevetti
All’interno della fondazione di ricerca, i risultati conseguiti dai ricercatori possono essere brevettati, ma i diritti di sfruttamento economico spettano esclusivamente alla fondazione. Gli inventori, pur mantenendo il diritto morale di essere riconosciuti come autori, ricevono una percentuale dei proventi derivanti dall’eventuale sfruttamento commerciale delle loro invenzioni.
Il regolamento interno della fondazione stabilisce che la gestione dei diritti economici è di sua esclusiva competenza. Spetta alla fondazione decidere se procedere o meno alla brevettazione dei risultati della ricerca. Questo sistema assicura che gli inventori ricevano un’equa remunerazione, senza però modificare la titolarità dei diritti economici, che restano in capo alla fondazione.