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2 Aprile 2021

Card sconto concessa ai dipendenti: non c’è rilevanza fiscale

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo al regime fiscale applicabile allo sconto applicato dal datore di lavoro ai propri dipendenti tramite la concessione di una “card”.

A presentare un’istanza di interpello è una società che opera nel settore dell’abbigliamento. I beni che realizza sono commercializzati tramite punti vendita di sua proprietà gestiti dai propri dipendenti; tramite negozi in franchising gestiti da dipendenti di partner commerciali; tramite contratti di somministrazione gestiti da dipendenti di partner commerciali.

Per rafforzare la propria presenza sul mercato, l’istante intende intraprendere una serie di iniziative nei confronti dei propri dipendenti. In particolare, l’istante vorrebbe dare a tutti i dipendenti una “card” che permetta di ottenere uno sconto sul prezzo di listino. Si tratterebbe di una “card” nominativa, non cedibile, utilizzabile esclusivamente dal dipendente e non cumulabile con iniziative analoghe adottate sul mercato. Lo sconto applicato sarebbe di circa il 25 % del prezzo di vendita finale del prodotto.

Con riferimento allo sconto applicato, la società istante ha precisato che il dipendente pagherebbe un prezzo comunque superiore rispetto al prezzo applicato dalla società stessa nei confronti dei soggetti legati ad essa da accordi di franchising o di somministrazione e rispetto al costo sostenuto dall’istante stessa. Inoltre, in alcuni periodo dell’anno, lo sconto praticato ai dipendenti potrebbe essere uguale a quello praticato agli altri clienti.

La “card” concessa ai dipendenti deve essere considerata come un compenso in natura imponibile e, come tale, soggetto alla ritenuta in acconto Irpef?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 221 del 29 marzo 2021, ha ricordato che il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, all’articolo 51, comma 1, prevede che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Quindi, è assoggettato a tassazione tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro. Vi rientrano anche i “vantaggi economici” che i lavoratori dipendenti possono percepire ad integrazione della retribuzione, come i compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, prodotti anche dallo stesso datore di lavoro.

Ai fini della determinazione in denaro dei valori, si applicano le disposizioni che regolano la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni ai grossisti. E ancora, per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi della stessa specie o simili, in condizioni di libera concorrenza ed allo stesso stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale, inoltre, si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi e, in mancanza, alle mercuriali ed ai listini della camera commerciali ed alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.

Per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, il loro valore normale di riferimento può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro venda ai propri dipendenti beni o servizi a prezzo scontato, l’eventuale rilevanza reddituale dovrà essere considerata sulla base delle regole ordinarie suddette.

E’ stato, altresì, chiarito in passato che il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale se il bene è ceduto gratuitamente, mentre, se per la cessione del bene il dipendente corrisponde delle somme di denaro, il reddito da assoggettare a tassazione sarà pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme che sono state pagate.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che il prezzo pagato dai lavoratori dipendenti non si presenta come un corrispettivo simbolico dietro il quale si nasconde l’erogazione di una retribuzione. Si tratta, infatti, di un prezzo superiore a quello pagato dai soggetti legati alla società istante da accordi di franchising e di somministrazione. Inoltre, si tratta di uno sconto che non è superiore a quello applicato, in alcuni periodi dell’anno, agli altri clienti e che non può essere cumulato con iniziative commerciali analoghe adottate in favore della clientela in generale.

Quindi, il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d’uso. Non può dirsi, pertanto, che vi sia uno sconto fiscalmente rilevante o una materia fiscalmente imponibile. Se si desse rilevanza fiscale allo sconto applicato sul prezzo dei beni acquistati dai dipendenti della società istante, si genererebbe una disparità di trattamento tra i clienti dell’istante che acquistano i beni ad un prezzo scontato ed i dipendenti che vedono tassare il vantaggio economico conseguito con l’applicazione di un analogo sconto.

Infine, secondo l’Agenzia delle Entrate, le caratteristiche dalla “card” sono tali da poterla considerare come un mero strumento tecnico attraverso il quale è consentita la fruizione dello sconto. Il vantaggio economico conseguito dai dipendenti continua ad essere irrilevante fiscalmente, nonostante lo sconto sia riconosciuto al dipendente attraverso la “card”.

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