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7 Dicembre 2018

Cessione crediti corrispondenti a ECOBONUS e SISMABONUS: nuovi chiarimenti

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 84 del 5 dicembre 2018, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2017 ed il Provvedimento del 28 agosto 2017, sono state disciplinate le modalità di attuazione della cessione del credito, così come con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 18 maggio 2018 e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2018 sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito di applicazione di tale cessione.

Il condomino può cedere l’intera detrazione che viene calcolata o sulla base della spesa approvata con la delibera assembleare relativa all’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta di riferimento dal condominio, sempre per la quota a lui imputabile.

Il condomino che effettua la cessione del credito, qualora i dati della cessione non siano già stati indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta nel quale è stata sostenuta la spesa, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione ed il codice fiscale del cessionario ed il proprio nome, cognome e codice fiscale. Sarà poi l’amministratore di condominio che dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate l’accettazione del cessionario, la sua denominazione e codice fiscale e l’ammontare del credito d’imposta che è stato oggetto di cessione sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. L’amministratore di condominio dovrà, altresì, consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, comunicando il protocollo telematico della comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate.

Qualora l’amministratore di condominio non provveda a comunicare i dati suddetti all’Agenzia delle Entrate, la cessione del credito risulterà essere inefficace.

Il cessionario potrà utilizzare il credito dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello nel quale il condominio ha sostenuto la spesa. Inoltre, è necessario che il condomino cedente abbia contribuito al sostenimento della spesa in questione per la parte non ceduta.

L’utilizzo del credito da parte del cessionario può avvenire tramite compensazione oppure tramite una nuova cessione. Deve esserne data comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Non sono richieste particolari formalità per la cessione del credito. La condizione di efficacia prevista dalla normativa in materia è, come detto, esclusivamente quella della comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato qualora non vi sia l’obbligo della nomina dell’amministratore di condominio.

L’atto con il quale è effettuata la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale, qualora sia redatto in forma scritta, non è soggetto all’obbligo di registrazione. L’atto di cessione non è soggetto all’obbligo di registrazione neanche qualora dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

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