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2 Ottobre 2020

Cessione del credito corrispondente all’ecobonus: se un fornitore rinuncia, ne beneficia l’altro

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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire alcuni chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (cosiddetto “ecobonus”). Lo ha fatto a seguito di un’istanza di interpello con la Risposta n. 425 del 1° ottobre 2020.

L’istante ha realizzato, per conto di un committente, dei lavori di sostituzione di quadri elettrici e rifacimento dell’impianto elettrico nell’ambito del più ampio intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda sanitaria. La spesa sostenuta dal committente è in gran parte costituita dal costo relativo all’intervento effettuato da un secondo fornitore.

Il committente dei lavori, al quale spetta l’ecobonus, ha ceduto, nel corso del 2019, l’intero credito d’imposta all’istante. L’altro fornitore, infatti, non si è reso disponibile ad acquistare la sua quota del credito. Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda proprio questo aspetto, ossia ciascun fornitore può essere cessionario soltanto della quota parte del credito corrispondente alla prestazione che ha effettuato oppure può acquisire anche la quota del credito spettante all’altro fornitore nel caso in cui quest’ultimo non sia interessato ad acquisire il credito?

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che all’articolo 14 del Decreto Legge n. 63 del 2013 è stabilito che per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, i beneficiari della detrazione medesima possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

La facoltà di cedere il credito corrispondente alla detrazione, prevista originariamente soltanto in riferimento alle spese per interventi sulle parti comuni degli edifici, è stata estesa, dal 1° gennaio 2018, alle spese per tutti gli interventi di riqualificazione energetica e, quindi, anche a quelli realizzati nelle singole unità immobiliari.

Nella Circolare n. 11 del 18 maggio 2018 sono stati individuati i soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito. Si tratta dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, di altri soggetti privati (non solo persone fisiche, ma anche società ed enti) e delle banche ed intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito da parte di soggetti che ricadono nella cosiddetta “no tax area“.

Riguardo alle modalità di attuazione della cessione del credito, nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019 è stato stabilito che, in presenza di più fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore. La cessione, quindi, deve essere commisurata nel suo ammontare massimo alle spese sostenute nel periodo d’imposta. Non vi è alcuna limitazione alla facoltà di cessione ai singoli fornitori sulla base del valore dei beni e servizi da loro forniti.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate in riferimento al caso specifico è che l’istante cessionario può acquisire il credito corrispondente all’intera detrazione dell’ecobonus maturata dal contribuente cedente, anche se parte del credito acquisito riguarda interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito medesimo.

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