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15 Novembre 2019

Cessione di azienda in regime forfetario: non imponibilità tranne che per l’avviamento

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Ancora delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicazione del regime forfetario.

Nel caso prospettato all’Agenzia, il contribuente, nel marzo del 2019, ha ceduto la propria attività, compreso l’avviamento, chiudendo contestualmente la partita Iva.

Con riferimento al periodo d’imposta 2019, il contribuente istante possedeva i requisiti per applicare il regime forfetario. Inoltre, dal 1° gennaio 2019 al momento della cessione dell’attività non aveva effettuato alcuna operazione attiva, trattandosi di un’attività a carattere stagionale.

L’istante ha anche precisato che tra lui e l’acquirente dell’attività non intercorreva alcun rapporto di parentela o di affinità o economico / commerciale.

Il quesito specifico sottoposto al’Agenzia delle Entrate riguarda l’applicabilità del regime di non imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda, quale conseguenza dell’applicazione al contribuente, dal 1° gennaio 2019, del regime forfetario.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 478 dell’11 novembre 2019, ha ricordato che il regime forfetario è il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, un’arte o una professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla disciplina in materia e non incorrano in una delle cause ostative previste dalla disciplina medesima.

Il regime forfetario è un regime speciale rispetto al regime ordinario di imposizione dei redditi d’impresa disciplinato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, sulla base delle disposizioni in materia, si deve ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate durante l’applicazione del regime forfetario non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione di tale regime.

Il ragionamento alla base di tale conclusione è che, nel regime forfetario, i costi dell’attività d’impresa, compresi quelli relativi ai beni dell’impresa, sono deducibili in maniera forfetaria. Quindi, il legislatore non ha disciplinato la fase di realizzo di tali beni e, in fase di cessione di tali beni, le eventuali plusvalenze non hanno rilevanza fiscale.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, nell’istanza di interpello, è stato indicato dall’istante che una parte del corrispettivo derivante dalla cessione dell’attività è imputabile all’avviamento.

Con riguardo a tale corrispettivo imputabile all’avviamento, si può affermare che non vi è un plusvalore relativo ad un bene d’impresa il cui costo non sia stato oggetto di deduzione ai fini fiscali, ma piuttosto un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica. E’, pertanto, riconducibile nell’ambito dei ricavi previsti al comma 64 del’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014.

In riferimento a tali corrispettivo, il contribuente potrà assoggettarlo a tassazione separata, in base alle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ricorrendone i presupposti, o potrà farlo concorrere alla determinazione dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta 2019 ai quali applicare il coefficiente di redditività previsto nel regime forfetario, fermo restando il rispetto degli altri requisiti richiesti per l’applicazione del regime fiscale agevolato.

Infine, è espressamente riconosciuto che, alla determinazione del valore da assoggettare a tassazione, non concorreranno gli eventuali plusvalori e minusvalori riguardanti gli specifici beni dell’impresa.

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