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Novità Irpef - Ires
2 Ottobre 2014

Cessione di una licenza di taxi da padre in figlio: la natura onerosa non può essere presunta ai fini dell’accertamento della plusvalenza

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La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 20533 del 29 settembre 2014, ha affermato che la circostanza che la cessione di una licenza di taxi sia avvenuta di padre in figlio, all’interno, quindi, di un unico nucleo familiare, avrebbe dovuto far sì che il Giudice ponesse una specifica attenzione alle modalità con le quali la cessione si era concretamente realizzata.

Nel caso di specie, invece, la Commissione Tributaria Regionale non aveva in alcun modo motivato il proprio convincimento riguardo alla natura onerosa della cessione. La Commissione aveva erroneamente dato per implicitamente presupposta la natura onerosa della cessione, per poi sostenere che il contribuente (il padre che aveva ceduto la licenza) si era sottratto all’onere di produrre degli scritti che potessero attestare il valore della transazione o di produrre la documentazione idonea alla determinazione del corrispettivo che era stato conseguito.

La conclusione alla quale era giunta la Commissione Regionale era che l’appello proposto dal contribuente doveva essere respinto sulla base del puro e semplice assunto che la plusvalenza realizzata a mezzo di cessione di azienda (così andava considerata la cessione della licenza) costituiva reddito fiscalmente rilevante ed imponibile.

Nessuna motivazione, come detto, veniva fornita riguardo alla natura onerosa della cessione in questione.

Si precisa che il contribuente era stato destinatario di un avviso di accertamento riguardante l’Irpef mediante il quale era stata recuperata a tassazione la plusvalenza imponibile, accertata secondo metodo induttivo, che l’Amministrazione finanziaria sosteneva essere derivata dal trasferimento in favore del figlio della licenza comunale per l’esercizio dell’attività di tassista a Roma.

La Cassazione, sulla base delle considerazioni suddette, ha ritenuto manifestamente fondata l’impugnazione della pronuncia di secondo grado ed ha disposto il rinvio della questione alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, per il riesame.

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