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Novità Irpef - Ires
22 Aprile 2022
4 Minuti di lettura

Collaboratori di società sportive dilettantistiche: quando i compensi rientrano nel regime agevolato?

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I compensi erogati ai collaboratori sportivi di una società sportiva dilettantistica per prestazioni didattiche e di assistenza possono essere qualificati come redditi diversi ed essere assoggettati al regime agevolato previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi?

A presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è una società sportiva dilettantistica, iscritta al Registro Nazionale delle società ed associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, che partecipa con i propri atleti ai campionati provinciali e regionali organizzati dal Centro Sportivo Italiano. La società vorrebbe ricorrere all’aiuto di collaboratori sportivi, anche terzi rispetto ai propri soci e tesserati, nell’ambito dello svolgimento delle discipline sportive da essa organizzate, sia per prestazioni di tipo didattico, sia per l’assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e competizioni sportive.

I compensi, le indennità ed i rimborsi forfettari corrisposti a questi collaboratori sportivi, che opererebbero comunque come dilettanti ed in ambito non professionale, possono rientrare nella categoria dei redditi diversi prevista dall’articolo 67, comma 1, lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 190 del 13 aprile 2022, ha richiamato la disposizione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi suddetta in base alla quale rientrano tra i redditi diversi anche le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla Società “Sport e salute” S.p.a., dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS e USSA e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Le prestazioni devono essere effettuate senza vincolo di subordinazione tra la società sportiva o l’associazione sportiva ed il collaboratore e devono essere prive del carattere della professionalità.

Questi redditi sono soggetti al regime agevolato che prevede che non concorrano alla formazione del reddito purché non siano di importo superiore complessivamente a 10.000 Euro nel periodo d’imposta. Gli sportivi dilettanti che percepiscono queste somme non sono tenuti a pagare l’Irpef e non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Sui redditi superiori a 10.000 Euro e fino a 30.658,28 Euro viene applicata, invece, una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 23 %, maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali. Anche per tali importi non sussiste comunque l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Inoltre, sulle somme che eccedono l’importo di 30.658,28 Euro è applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 23 %, alla quale si aggiungono le imposte addizionali regionali e comunali.

Questo regime agevolato è limitato, come detto, alle ipotesi di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ossia alle situazioni in cui le somme in questione vengono percepite da soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione delle manifestazioni sportive a carattere dilettantistico. Secondo i documenti di prassi, vi rientrano gli atleti, gli allenatori, i giudici di gara, ma anche coloro che, come rappresentanti delle associazioni sportive che svolgono funzioni dirigenziali, presenziano agli eventi, consentendone il regolare svolgimento.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’ambito di applicazione della disposizione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi è stato ampliato dal Decreto Legge n. 207 del 2008 che ha fornito una interpretazione autentica della disposizione normativa stessa, stabilendo che rientrano nell’esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche anche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica vera e propria.

Questo vuol dire che il regime agevolato trova applicazione anche a soggetti che svolgono attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza all’attività sportiva dilettantistica a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva. In questo modo, è stato eliminato il requisito del collegamento tra l’attività resa da colui che percepisce le somme e l’effettuazione di una manifestazione sportiva.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato anche una Circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 2016 con la quale è stato chiarito che, sulla base della normativa vigente, il regime agevolato che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori può trovare applicazione soltanto se l’associazione o società sportiva dilettantistica è regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel Registro delle società sportive e se il soggetto che percepisce le somme svolge mansioni che rientrano tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche così come regolamentate dalle singole Federazioni.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, concluso, riguardo al caso presentato dalla società istante, che data l’iscrizione di tale società al Registro delle società sportive, le somme che essa corrisponde ai propri collaboratori per lo svolgimento diretto delle discipline sportive da essa organizzate, sia per prestazioni didattiche che per l’assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e competizioni sportive, possono essere ricondotte alla disposizione normativa del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che prevede la qualificazione come redditi diversi.

Ciò a condizione che le mansioni svolte dai collaboratori rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalla Federazione italiana sportiva alla quale la società istante appartiene.

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