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Novità Irpef - Ires
25 Novembre 2022
4 Minuti di lettura

Compensi dell’agente sportivo: si tratta di redditi di lavoro autonomo.

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Con la Risoluzione n. 69 del 21 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al trattamento fiscale dei compensi conseguiti dall’agente sportivo.

A presentare il quesito all’Agenzia delle Entrate è stata un’Associazione che ha come scopo quello di promuovere lo sviluppo ed il riconoscimento dell’agente sportivo. L’Associazione istante ha ricordato l’istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli agenti sportivi. A tale Registro deve iscriversi chiunque, in virtù di un incarico redatto per iscritto, metta in relazione due o più soggetti per la conclusione, la risoluzione o il rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica; per la conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica; per il tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

L’agente sportivo è, quindi, tenuto all’iscrizione nel Registro nazionale degli agenti sportivi ed anche all’iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi istituito presso una Federazione. Quest’ultima ha, pertanto, adeguato il proprio regolamento alle prescrizioni contenute nel regolamento del CONI degli agenti sportivi.

La richiesta di chiarimenti deriva dalla nuova disciplina applicata agli agenti sportivi e riguarda la corretta qualificazione fiscale ed il conseguente regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti agli agenti sportivi, regolarmente iscritti ai Registri nazionale CONI e federale in base ai rispettivi regolamenti, che svolgano l’attività in modo non occasionale.

Nella Risoluzione del 21 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ripercorso la disciplina attuale in materia di accesso e di esercizio dell’attività di agente sportivo. Da tale disciplina emerge che l’attività di agente sportivo è considerata come una professione vera e propria.

In particolare, è stato evidenziato che la Legge delega del 2019 ha nel suo oggetto un riferimento espresso alla professione di agente sportivo e stabilisce che il Governo, nell’esercizio della delega, deve prevedere principi di autonomia, trasparenza ed indipendenza ai quali deve attenersi l’agente sportivo nello svolgimento della sua professione.

Il Decreto Legislativo n. 37 del 28 febbraio 2021, inoltre, in attuazione di tale delega, definisce l’agente sportivo come colui che fornisce servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione. L’agente sportivo, nell’esercizio della sua attività, dovrà attingere a specifiche competenze professionali riguardanti il settore speciale dell’ordinamento giuridico sportivo che rendono rilevante l’apporto personale dell’agente nella prestazione di assistenza al cliente.

Inoltre, si può riconoscere la rilevanza dell’apporto personale dalla circostanza che nella normativa di riferimento sono delineati degli specifici obblighi che l’agente sportivo deve osservare, come il rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza e l’obbligo di aggiornamento professionale.

Ancora, la disciplina in materia prevede l’istituzione di un codice etico degli agenti sportivi la cui violazione è fonte di responsabilità per l’agente sportivo.

Assumono rilevanza in questo ambito anche le disposizioni che regolamentano l’accesso alla professione di agente sportivo e che prevedono, in particolare, l’iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi a seguito del superamento di un esame di abilitazione diretto ad accertarne l’idoneità. Si tratta di un vero e proprio titolo abilitativo all’esercizio della professione di agente sportivo a carattere permanente, personale ed incedibile.

La conclusione che ne deriva è che l’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione, compiutamente regolamentata dal legislatore.

Pertanto, in mancanza di una disposizione che qualifichi espressamente la natura dei redditi conseguiti dall’agente sportivo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tali redditi rientrino nella categoria dei redditi di lavoro autonomo, in quanto redditi che derivano dall’esercizio di arti e professioni (articolo 53 del TUIR).

Se si tratta di redditi erogati da soggetto che riveste la qualifica di sostituto d’imposta, saranno assoggettati alle ritenute alla fonte a titolo di acconto.

Nel caso in cui, invece, l’attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i redditi prodotti costituiranno redditi d’impresa se il modello societario prescelto sia di tipo commerciale. Risulta, infatti, determinante, rispetto all’esercizio dell’attività professionale, la circostanza di operare in una veste giuridica societaria di tipo commerciale. I redditi prodotti dalla società di agenti sportivi, in quanto redditi d’impresa, non saranno assoggettati alle ritenute d’acconto.

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