Con il Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2022, sono state emanate le disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 di attuazione della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo.
In base alle nuove regole (articolo 24 del Decreto Legislativo n. 163 del 2022), i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 Euro. Qualora l’ammontare complessivo di tali compensi superi il limite dei 15.000 Euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente soltanto per la parte eccedente tale importo.
All’atto del pagamento, il lavoratore sportivo dovrà rilasciare una autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nel corso dell’anno.
Inoltre, è previsto che le retribuzioni riconosciute agli atleti ed alle atlete di età inferiore a 23 anni nel settore professionistico, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di 15.000 Euro.
In caso di superamento di tale limite, il suddetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e della detrazioni da lavoro dipendente. Queste nuove regole, in particolare, si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione di tali disposizioni non sia stato superiore a 5 milioni di Euro.
Tutte queste nuove disposizioni troveranno applicazione dal 1° gennaio del 2023.