In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a tassazione esclusivamente per i redditi che hanno origine nel territorio nazionale. Ciò significa che, per un contribuente fiscalmente residente all’estero, i redditi provenienti da fonti estere, come nel caso delle opere dell’ingegno, non sono imponibili in Italia.
Il caso specifico: compensi da una società degli autori straniera
Il chiarimento è stato fornito a seguito dell’interpello di una contribuente iscritta all’AIRE. La quale ha ricevuto, in qualità di erede, compensi da una società degli autori con sede all’estero. Tali somme, già sottoposte a tassazione alla fonte nel Paese estero, sollevavano dubbi in merito alla necessità di includerle nella dichiarazione dei redditi italiana. Tutto il chiarimento è presente nella risposta n. 112/2025.
Riferimenti normativi: articoli 3 e 23 del TUIR
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’articolo 3, comma 1, del TUIR. Il quale stabilisce la tassazione in Italia dei redditi dei non residenti solo se prodotti nel territorio nazionale. L’articolo 23 dello stesso Testo Unico definisce inoltre i criteri per determinare la territorialità dei redditi.
- Il comma 1, lettera f) considera come prodotti in Italia i redditi derivanti da attività svolte o da beni situati nel Paese.
- Il comma 2, lettera c) prevede una presunzione assoluta di territorialità per i compensi legati all’utilizzo di opere dell’ingegno. Ma solo se corrisposti da soggetti italiani, residenti o con stabile organizzazione in Italia.
Nessuna imposizione per i compensi opere dell’ingegno ricevuti dall’estero
Nel caso in questione, i compensi percepiti dalla contribuente non sono stati erogati da soggetti italiani, né derivano da attività svolte in Italia o da beni presenti nel territorio nazionale. Di conseguenza, non soddisfano i requisiti per essere considerati redditi prodotti in Italia ai sensi dell’articolo 23 del TUIR.
Esclusione dall’obbligo di dichiarazione in Italia
Dato che tali compensi non sono fiscalmente rilevanti in Italia, non devono essere dichiarati nel modello Redditi, a partire dall’anno in cui la contribuente ha trasferito ufficialmente la propria residenza all’estero.