Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 5 del 20 febbraio 2023, i compensi corrisposti per la concessione dei diritti di usare, riprodurre e distribuire i programmi per computer, nei casi in cui l’esercizio di tali diritti da parte di un soggetto terzo costituirebbe una violazione del diritto d’autore, devono essere regolati, ai fini della ripartizione della potestà impositiva, dalle norme del Trattato internazionale contro le doppie imposizioni.
In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano tra le opere protette dalla Legge sul diritto d’autore i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.
Inoltre, in base a quanto stabilito nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, i compensi percepiti per l’utilizzazione delle opere dell’ingegno si considerano prodotti nel territorio italiano se corrisposti da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti.
Tali compensi, corrisposti a non residenti, sono soggetti ad una ritenuta del 30 % a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, evidenziato che la normativa nazionale deve essere, però, coordinata con quella delle Convenzioni internazionali che prevale rispetto alla prima. Assume rilevanza, in particolare, l’articolo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia secondo il quale devono essere inclusi tra le royalties i compensi corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore sulle opere.
I diritti sui programmi di computer rappresentano una forma di proprietà intellettuale, come chiarito nel Commentario allo specifico articolo suddetto.
In più, è stato precisato nello stesso Commentario che i pagamenti effettuati per l’acquisto di diritti parziali sul diritto d’autore rappresentano un canone riconosciuto per la concessione del diritto di utilizzare il programma nei casi in cui l’utilizzo del programma stesso costituirebbe una violazione del diritto d’autore. I pagamenti, quindi, vengono effettuati per la concessione in uso del diritto d’autore sul programma.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che i compensi corrisposti per la concessione dei diritti di usare, riprodurre e distribuire i programmi per computer, in tutti quei casi in cui l’esercizio di tali diritti da parte di un soggetto terzo costituirebbe una violazione del diritto d’autore, devono essere regolati, ai fini della ripartizione della potestà impositiva, dalle norme del Trattato internazionale contro le doppie imposizioni.