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31 Gennaio 2020

Contratti di leasing operativo: gli intermediari finanziari non possono beneficiare dell’iper ammortamento

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L’Agenzia delle Entrate ha emanato un nuovo principio di diritto. Si tratta del principio di diritto n. 2 del 27 gennaio 2020 riguardante l’ambito soggettivo di applicazione dell’iper ammortamento.

Secondo tale principio, l’iper ammortamento non può trovare applicazione con riferimento ad un intermediario finanziario titolare, nella qualità di locatore, di un contratto di locazione operativa di beni strumentali rispetto al processo produttivo dell’impresa locataria.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato la nozione di iper ammortamento. Si tratta della maggiorazione del costo di acquisizione fruibile, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, dai soggetti che hanno acquisito da terzi, in proprietà o in virtù di un leasing, dei beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco contenuto nell’allegato A della Legge di Bilancio per il 2017.

Possono, quindi, beneficiare dell’agevolazione i proprietari, in caso di acquisto del bene strumentale in proprietà, o i locatari finanziari, in caso di acquisto tramite leasing finanziario.

Non possono beneficiare dell’iper ammortamento i beni utilizzati in virtù di un contratto di locazione operativa o di noleggio. L’agevolazione per tali beni potrà comunque trovare applicazione in favore dell’impresa di noleggio o dell’impresa che effettua la locazione operativa, a condizione che il noleggio o la locazione operativa costituiscano l’oggetto dell’attività principale o tipica del’impresa. E’ necessario, cioè, che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sul piano tecnico ed organizzativo, l’attività abitualmente svolta dall’impresa o una delle attività abitualmente svolte dall’impresa.

In questi casi, infatti, viene rispettata quella che è la finalità dell’agevolazione dell’iper ammortamento, ossia quella di incentivare gli investimenti in beni strumentali materiali che siano direttamente utilizzati dall’impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria (in questo caso, l’attività di prestazione dei servizi di noleggio o di locazione operativa).

In tutti i casi sopra considerati, i soggetti destinatari dell’agevolazione dell’iper ammortamento (che si tratti dei proprietari dei beni o dei locatari finanziari o delle imprese che svolgono attività di noleggio o di locazione operativa) hanno come caratteristica comune quella di essere i soggetti che effettuano gli investimenti e che ne sopportano i rischi e fruiscono, allo stesso tempo, dei benefici derivanti dall’esercizio delle attività nei cui processi sono inseriti i nuovi beni strumentali.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non possono essere considerati come potenziali destinatari dell’agevolazione dell’iper ammortamento gli intermediari finanziari che pongono in essere dei contratti impropriamente denominati di “locazione operativa”, dal momento che, in tali contratti, la proprietà dei beni non è collegata allo svolgimento dell’attività di noleggio o di locazione operativa in senso proprio, ma soltanto alla funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, secondo le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia con una Circolare del 2015, gli intermediari finanziari possono svolgere l’attività di “leasing operativo” soltanto se ricorrono determinate condizioni, tra le quali quella di aver previsto nel contratto il trasferimento in capo ad altri soggetti di ogni rischio e responsabilità, riguardanti il bene locato, che siano previsti a carico del locatore e delle obbligazioni accessorie relative all’assistenza ed alla manutenzione del bene medesimo.

In conclusione, deve trattarsi di contratti che, sebbene denominati di “leasing operativo”, abbiano una causa finanziaria.

Gli intermediari finanziari non possono essere considerati come soggetti investitori e, quindi, non possono essere destinatari dell’agevolazione dell’iper ammortamento in relazione ai beni che costituiscono oggetto dei contratti in questione.

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