Un contribuente residente in Italia possiede un appartamento in Spagna ed ha ottenuto un contributo per la ristrutturazione delle parti comuni del condominio di cui fa parte tale appartamento. Dovrà pagare l’Irpef in Italia?
Il contribuente ha presentato istanza di interpello, rappresentando all’Agenzia delle Entrate di essere residente in Italia e di avere in Spagna un appartamento per il quale ha ottenuto da un ente pubblico spagnolo una sovvenzione per la ristrutturazione delle parti comuni del condominio. La sovvenzione è destinata a tutto il condominio affinché effettui i lavori di ristrutturazione e viene ripartita tra i proprietari che accettano tale contributo. Secondo l’ordinamento spagnolo, tale sovvenzione deve essere considerata come un guadagno per il quale è previsto il pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sia ai residenti in Spagna, che ai non residenti.
Il contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se debba versare anche in Italia un’imposta sulla sovvenzione ricevuta e se, in caso di risposta affermativa, possa portare in deduzione l’imposta già versata in Spagna.
Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, espresso nella Risposta n. 99 del 9 marzo 2022, bisogna prima di tutto qualificare il reddito secondo la normativa interna e, solo successivamente, prendere in considerazione le disposizioni contro le doppie imposizioni vigenti tra l’Italia (in quanto Stato di residenza del percettore del reddito) e la Spagna (in quanto Stato della fonte del reddito).
Con riferimento alla normativa interna, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il contributo corrisposto dall’ente pubblico spagnolo per il perseguimento di finalità generali, in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi di ristrutturazione sulle parti comuni di edifici condominiali, non è riconducibile né alla categoria dei redditi di lavoro dipendente o assimilati (dal momento che tra l’ente erogatore ed il beneficiario del contributo non sussiste alcun rapporto di lavoro), né in alcuna delle altre categorie di redditi individuate nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi e, pertanto, non concorre alla formazione della base imponibile del beneficiario.