string(14) "sidebar attiva"
Novità Irpef - Ires
3 Dicembre 2021
4 Minuti di lettura

Controesodata con iscrizione all’AIRE: sì al regime per i lavoratori impatriati per altri 5 anni.

Scarica il pdf

Il nuovo quesito affrontato dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’applicabilità del regime speciale per i lavoratori impatriati e l’estensione temporale di tale regime.

L’istante è una cittadina italiana con titolo di laurea che si è trasferita all’estero per frequentare un master, conseguendo il relativo diploma nel 2011. Dopo il periodo di studio, l’istante è rimasta all’estero dove ha svolto uno stage prima presso una società e poi presso una seconda società, con la quale ha concluso un contratto a tempo indeterminato.

La contribuente è stata iscritta all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero fino al mese di marzo del 2013, quando è rientrata in Italia per lavorare in un’altra società, beneficiando del regime dei cosiddetti “controesodati”. L’istante ha, inoltre, esercitato l’opzione per il regime speciale per i lavoratori impatriati fino alla fine del 2020.

La contribuente ha anche rappresentato di aver acquistato nel 2019, in comproprietà con il marito, un immobile in Italia presso il quale ha fissato la propria residenza e di avere due figlie minorenni.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di esercitare l’opzione prevista dalla Legge di Bilancio per il 2021 per l’estensione ad altri cinque periodi d’imposta del regime per i lavoratori impatriati, quale cittadina italiana che rispetta tutte le condizioni previste dalla normativa e che, in più, durante la permanenza all’estero, è stata iscritta all’AIRE.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 789 del 24 novembre 2021, ha ricordato che il Decreto Crescita del 2019 ha introdotto alcune modifiche al regime per i lavoratori impatriati applicabili a coloro che hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia a partire dal 30 aprile 2019. In particolare, con il Decreto Crescita, è stata prevista un’estensione temporale del regime ad ulteriori cinque periodi d’imposta, con tassazione nella misura del 50 % del reddito imponibile, nel caso in cui il contribuente abbia almeno un figlio minorenne o a carico oppure abbia acquistato un immobile di tipo residenziale in Italia.

La Legge di Bilancio per il 2021 ha, poi, modificato ulteriormente la disciplina, prevedendo che l’estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati possa trovare applicazione ai soggetti iscritti all’AIRE o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione Europea che abbiano già trasferito la loro residenza prima del 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino già essere beneficiari del regime speciale.

La disciplina attuale, inoltre, esclude che l’opzione per tale regime più recente possa essere esercitata dai soggetti che hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019. Pertanto, l’esercizio dell’opzione è ammesso esclusivamente per i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019.

Non sussiste, invece, alcuna limitazione riguardo all’esercizio dell’opzione da parte dei soggetti che sono rientrati in Italia usufruendo degli incentivi fiscali previsti dalla Legge n. 238 del 2010 (cosiddetti “controesodati”). L’opzione in questione potrà essere esercitata dai soggetti “controesodati” che hanno beneficiato del regime speciale per i lavoratori impatriati nella versione precedente alle modifiche introdotte con il “Decreto Crescita” del 2019.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, evidenziato che la Legge di Bilancio per il 2021 ha ristretto l’ambito di applicazione dell’opzione. Infatti, anche se beneficiari alla data del 31 dicembre 2019 del regime speciale per i lavoratori impatriati, non potranno esercitare l’opzione coloro che non sono stati iscritti all’AIRE ed i cittadini extracomunitari. Per quanto riguarda il primo requisito dell’iscrizione all’AIRE, esso non era un requisito di accesso agli incentivi per i cosiddetti “controesodati”, né un requisito per esercitare l’opzione per il regime speciale per i lavoratori impatriati nella sua versione precedente.

Quindi, i soggetti “controesodati” iscritti all’AIRE che, alla data del 31 dicembre 2019, beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati possono esercitare l’opzione prevista dalla Legge di Bilancio per il 2021 e, quindi, accedere alla misura introdotta con il “Decreto Crescita” del 2019 riguardante l’estensione del regime per ulteriori cinque periodi d’imposta.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate in riferimento al caso specifico descritto nell’istanza di interpello è che, dal momento che la contribuente istante possiede i requisiti indicati nel “Decreto Crescita” del 2019 (ossia quello di avere almeno un figlio minorenne e di essere diventata proprietaria di un’unità immobiliare di tipo residenziale successivamente al trasferimento in Italia) e dal momento che vi è stata l’iscrizione all’AIRE durante la permanenza all’estero, potrà essere applicato il regime speciale per i lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d’imposta.

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto