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29 Giugno 2017

Conversione in Legge della Manovra correttiva 2017: le novità sulle locazioni brevi, la cessione della detrazione per lavori condominiali, gli indici sintetici di affidabilità

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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017 la Legge n. 96 del 21 giugno 2017 di conversione del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (contenente la cosiddetta “Manovra correttiva”). In sede parlamentare, sono state introdotte una serie di modifiche al testo originario del Decreto, anche per quanto riguarda le disposizioni di natura fiscale. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24 giugno 2017. In particolare, evidenziamo le seguenti novità in materia di imposte sui redditi:

  • le modifiche al regime fiscale della locazioni brevi (articolo 4 del Decreto Legge n. 50/2017). Secondo tali modifiche, il nuovo regime riguarda anche i soggetti che gestiscono i portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di immobili da locare. Con un Regolamento ministeriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, saranno definiti i criteri in base ai quali l’attività di locazione si presumerà svolta in forma imprenditoriale, avuto riguardo anche alle unità immobiliari locate ed alla durata delle locazioni in un anno solare. I soggetti interessati dal nuovo regime dovranno trasmettere i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello al quale si riferiscono i dati. Alcune modifiche sono state apportate anche con riferimento all’obbligo per gli intermediari che incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti conclusi o che intervengono nel pagamento di tali canoni o corrispettivi di operare, nella qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 %, al momento del pagamento dei canoni o corrispettivi al beneficiario (con conseguente versamento della ritenuta e certificazione). Si ricorda che, nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per il regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Nel caso di intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, tali obblighi dovranno essere adempiuti attraverso la stabile organizzazione. Nel caso di intermediari non residenti senza stabile organizzazione in Italia, questi dovranno nominare un rappresentante fiscale. Il soggetto che incassa il canone o corrispettivo, o che interviene nel pagamento di tali canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno e degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale.
  • l’introduzione di alcune modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica nei condomini (articolo 4-bis, Decreto Legge n. 50/2017). Ora la possibilità per i soggetti che si trovano nella cosiddetta “no tax area” di cedere la detrazione loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica in parti comuni degli edifici condominiali. La cessione può avvenire anche in favore di altri soggetti privati, tra i quali ora anche gli intermediari finanziari e le banche. La condizione di incapienza deve sussistere nell’anno precedente a quello nel quale sono sostenute le spese. Le modalità di attuazione della disciplina in materia verranno definite con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
  • l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 9-bis, Decreto Legge n. 50/2017). Riguardano gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Tali indici, elaborati con metodologia basata su analisi di dati ed informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sostituiranno parametri e studi di settore, esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche per consentirgli di accedere ad un regime premiale. I benefici che caratterizzano tale regime premiale sono: l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 Euro annui in relazione all’Iva e per un importo non superiore a 20.000 Euro annui in relazione alle imposte dirette ed all’Irap; l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 50.000 Euro annui; l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative; l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento; l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Gli indici di affidabilità fiscale saranno approvati con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati.
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