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Novità Irpef - Ires
22 Maggio 2020

Decreto Rilancio: sconto sull’Irap, detrazione per chi investe in start-up innovative, novità per il super ammortamento

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (anche detto “Decreto Rilancio”), contenente nuove misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza Coronavirus.

Evidenziamo qui alcune delle misure introdotte in materia di Irap, detrazioni fiscali e super ammortamento.

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL’IRAP (articolo 24 del Decreto Legge n. 34/2020). E’ stabilito che non è dovuto il versamento del saldo dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.  Non è, altresì, dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Tali regole valgono per i soggetti che hanno percepito ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio”. L’agevolazione non trova applicazione alle banche e agli altri enti e società finanziarie, oltre che alle imprese di assicurazione ed alle amministrazioni ed enti pubblici. L’importo della prima rata di acconto non versata è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta (nel 2021).
  • RAFFORZAMENTO DELL’ECOSISTEMA DELLE START-UP INNOVATIVE (articolo 38, comma 7, del Decreto Legge n. 34/2020). E’ prevista una detrazione dall’Irpef  di un importo pari al 50 % della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 Euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
  • PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEI BENI STRUMENTALI NUOVI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’AMMORTAMENTO (articolo 50 del Decreto Legge n. 34/2020). E’ prevista la proroga dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 del termine per la consegna dei beni strumentali materiali nuovi ai fini dell’ammortamento del loro costo di acquisto (super ammortamento). E’ richiesto comunque il rispetto della condizione che, al 31 dicembre 2019, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20 % del costo complessivo.
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