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Novità Irpef - Ires
18 Giugno 2021
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Decreto Sostegni bis: benefici fiscali per chi investe in start-up innovative e rafforzamento dell’Ace.

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Nel nuovo Decreto “Sostegni bis” (Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, sono contenute anche delle nuove misure per il sostegno delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese innovative.

In particolare, secondo quanto stabilito dall’articolo 14 del Decreto “Sostegni bis”, non sono soggette a tassazione le plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito della cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Si tratta delle plusvalenze realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale che sono tassate, in via ordinaria, nella misura del 26 %.

La stessa agevolazione è prevista in caso di plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di cessione di partecipazione al capitale di piccole e medie imprese innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.

Non sono soggette ad imposizione neanche le plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di cessione di partecipazioni al capitale nelle società previste dall’articolo 5 del TUIR (escluse quelle semplici e gli enti ad esse equiparati) ed in quelle previste dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e d) del TUIR, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start-up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

Per l’efficacia di queste nuove disposizioni è comunque necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Decreto “Sostegni bis” prevede anche, all’articolo 19, la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2021, dell’operatività della norma agevolativa che consente di trasformare in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione le imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed a eccedenze dell’Ace legate alla cessione a titolo oneroso di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti.

Inoltre, lo stesso Decreto “Sostegni bis” contiene delle disposizioni volte al rafforzamento dell’istituto dell’Ace (articolo 19). In particolare, nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il coefficiente di remunerazione da applicare è del 15 % (invece del coefficiente applicato in precedenza dell’1,3 %). Inoltre, nel 2021, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento o conferimento. Ai fini dell’applicazione di questa disposizione, la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di Euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Inoltre, per il 2021, il beneficio può essere alternativamente fruito tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020. Il credito d’imposta in questione può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello dell’avvenuto conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione dei crediti o dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare a riserva l’utile di esercizio.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 oppure può essere richiesto a rimborso. In alternativa, il credito d’imposta può anche essere ceduto con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’Irap.

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto “Sostegni bis”, saranno definite le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto della comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate in caso si decida di avvalersi del credito d’imposta, nonché le modalità di attuazione per la cessione del credito.

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