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Novità Irpef - Ires
24 Settembre 2021
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Detassazione per contributi ed indennità per emergenza Coronavirus.

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Il nuovo quesito affrontato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il corretto trattamento fiscale da applicare ai contributi ed alle indennità erogati a livello statale e regionale durante e/o a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

La contribuente istante è titolare di una ditta individuale ed ha beneficiato, nel corso del 2020, di una serie di contributi: il contributo a fondo perduto erogato dall’Agenzia delle Entrate in virtù del Decreto “Rilancio”; il bonus previsto dal Decreto “Cura Italia”; il contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere le micro, piccole e medie imprese nell’attivazione di operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità; il contributo a fondo perduto erogato per lo sviluppo della piattaforma e-commerce erogato dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio; il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo introdotto con il Decreto “Rilancio” del maggio del 2020; il credito d’imposta sulle commissioni del POS.

Quale trattamento fiscale, sia in sede di dichiarazione dei redditi, sia per quanto riguarda l’assoggettamento ad imposizione fiscale, applicare a questi aiuti?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 618 del 20 settembre 2021, ha affermato, in primo luogo, il principio generale secondo il quale concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef ed Ires e del valore della produzione ai fini Irap tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede espressamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Quindi, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il cosiddetto “Decreto Ristori” dell’ottobre del 2020 (articolo 10-bis del Decreto Legge n. 137 del 2020) prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e diversi da quelli esistenti prima di tale emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti che esercitano impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

Quindi, in linea di principio, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati che soddisfano contemporaneamente tutti i requisiti previsti dalla disciplina suddetta rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10-bis del Decreto Legge n. 137 del 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che nella tabella dei codici relativi agli aiuti di Stato inserita nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi sono compresi il codice 20 per il contributo a fondo perduto previsto in favore dei soggetti colpiti dall’emergenza Coronavirus dal Decreto “Rilancio” del 2020, il codice 60 per il credito d’imposta relativo ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed il codice 58 per il credito d’imposta relativo alle commissioni per pagamenti elettronici.

Rispetto agli altri aiuti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è stato abrogato il comma 2 dell’articolo 10-bis del Decreto Legge n. 137 del 2020 che prevedeva che la detassazione dei contributi e delle indennità in questione fosse subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 in merito alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza sanitaria.

Con un’avvertenza pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate è stato, inoltre, chiarito che i soggetti che esercitano un’attività d’impresa, un’arte o una professione ed i lavoratori autonomi che hanno ricevuto tali contributi e indennità non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, nelle dichiarazioni dei redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello Irap. Gli stessi soggetti non devono neanche compilare il prospetto relativo agli aiuti di Stato contenuto nei modelli della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, affermato che l’inclusione nella categoria degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati o degli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione è una decisione rimessa all’autorità responsabile che deve registrare il relativo regime di aiuti nell’ambito del Registro Nazionale Aiuti. Sono escluse dall’ambito degli interpelli le richieste di parere tecnico, come quella suddetta, di competenza di amministrazioni, enti o soggetti diversi dall’Agenzia delle Entrate che richiedono specifiche conoscenze tecniche non di carattere fiscale.

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