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Novità Irpef - Ires
18 Giugno 2021
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Detrazione per spese di ristrutturazione anche per gli interventi di nuova costruzione post-sisma.

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Detrazione fiscale per interventi di demolizione e ricostruzione su immobili danneggiati da eventi calamitosi. L’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti nella risposta ad un quesito posto dal proprietario di un immobile.

In particolare, il contribuente istante è il proprietario di un immobile sito al primo piano di un edificio bifamiliare danneggiato dal sisma del 2016. Il Comune in cui si trova l’immobile, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo, ha stabilito con un’Ordinanza l’inutilizzabilità dell’edificio stesso fino alla sua messa in sicurezza mediante le opere necessarie.

L’istante ed i proprietari dell’altra unità immobiliare presente nell’edificio intendono eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione con la medesima volumetria, ma diversa sagoma e prospetti, in modo tale che l’edificio sia a norma rispetto alla normativa antisismica, energetica, di accessibilità ed impiantistica.

L’istante ha precisato che il Comune rilascerà un titolo edilizio di nuova costruzione poiché l’intervento non può essere qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia dal momento che l’edificio è situato in una zona paesaggisticamente vincolata. Inoltre, l’istante ha riferito che non ha ancora ricevuto alcun contributo per la ricostruzione dell’edificio successivamente al verificarsi dell’evento sismico.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di beneficiare dell’agevolazione prevista per interventi edilizi dall’articolo 16-bis, comma 1, lett. c) del TUIR, per la parte eccedente il contributo per la ricostruzione post-sisma, anche se l’intervento rientra nella categoria edilizia delle “nuove costruzioni”.

Secondo il contribuente istante, potrebbe essere applicata l’agevolazione in questione, indipendentemente dal titolo edilizio rilasciato dalla competente autorità comunale, nella parte eccedente il contributo concesso per la ricostruzione successiva all’evento sismico.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 389 del 21 giugno 2021, ha ricordato che l’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede una detrazione dall’imposta lorda delle persone fisiche per le spese sostenute per la realizzazione di determinati interventi edilizi effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e sulle loro pertinenze. In particolare, è prevista una detrazione pari al 36 % delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 Euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi edilizi. Alla lettera c) del primo comma dell’articolo 16-bis del TUIR si fa riferimento agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, sempre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente all’entrata in vigore della disposizione normativa in questione.

Gli interventi edilizi per i quali è prevista l’applicazione di tale detrazione fiscale sono gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, la detrazione spetta anche nel caso in cui si tratti di interventi di manutenzione ordinaria.

In virtù della normativa attualmente vigente, per le spese documentate relative agli interventi indicati al primo comma dell’articolo 16-bis suddetto, spetta una detrazione dall’imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 Euro per unità immobiliare. La detrazione spettante è pari al 50 % delle spese sostenute tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2021.

Gli interventi devono essere eseguiti su edifici già esistenti e non devono realizzare, generalmente, una nuova costruzione. L’eccezione ammessa è quella degli interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Vi è, poi, la previsione confermata della lettera c) del primo comma dell’articolo 16-bis del TUIR secondo la quale la detrazione può trovare applicazione anche nel caso di interventi effettuati su unità immobiliari rimaste danneggiate a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, anche se non rientrano negli interventi edilizi previsti alle lettere a) e b) dello stesso primo comma dell’articolo 16-bis.

L’agevolazione riguarda le spese per tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito dell’evento calamitoso, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza dell’immobile stesso, ed a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Riguardo al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il contribuente potrà fruire della detrazione fiscale in questione per la parte che eccede il contributo post-sisma, anche per gli interventi che sono stati qualificati di “nuova costruzione”, purché effettuati nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti. Ciò sul presupposto che gli interventi siano stati eseguiti su edifici esistenti danneggiati e resi inutilizzabili dagli eventi calamitosi per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza.

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