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19 Febbraio 2021

Dichiarazione precompilata: le regole per la comunicazione dei dati delle erogazioni liberali

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Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021, è stata regolata la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle erogazioni liberali effettuate in favore degli enti del Terzo Settore, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

All’articolo 1 del Decreto Ministeriale, è stabilito che, a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, le Onlus, le Associazioni di Promozione Sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi come scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi come scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, potranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati delle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili ricevute, nell’anno precedente, da persone fisiche. In tale comunicazione, dovranno essere indicati i dati identificativi dei soggetti eroganti. Per le erogazioni liberali effettuate nel 2020, si tratta ancora di una facoltà e non di un obbligo.

Nel Decreto Ministeriale è precisato che alle erogazioni liberali eseguite in favore delle Onlus iscritte negli appositi registri, delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri e delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano si applicano, in via transitoria, fino al periodo d’imposta in cui interverrà l’autorizzazione della Commissione Europea prevista dal nuovo Codice del Terzo Settore e comunque fino al periodo d’imposta nel quale diverrà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, se successivo alla suddetta autorizzazione, le disposizioni previste dall’articolo 83 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in materia di deduzioni e detrazioni per le erogazioni liberali.

E’ specificato poi che i soggetti suddetti hanno, invece, l’obbligo vero e proprio di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati delle erogazioni liberali deducibili e detraibili ricevute da persone fisiche nel caso in cui tali erogazioni liberali siano effettuate da donatori continuativi che abbiano fornito i loro dati anagrafici e dagli altri donatori che abbiano effettuato pagamenti dai quali risulti il loro codice fiscale. In particolare, questo adempimento è obbligatorio a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021, se, dal bilancio d’esercizio approvato nell’anno d’imposta al quale si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori all’importo di un milione di Euro. L’obbligo scatterà a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2022, invece, se, dal bilancio d’esercizio al quale si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori all’importo di 220.000 Euro.

Tutti i soggetti che effettuano la comunicazione in questione devono comunicare anche l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con la precisazione del soggetto in favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione liberale rimborsata.

Le erogazioni liberali indicate nella comunicazione devono essere esclusivamente quelle effettuate mediante banca o ufficio postale o comunque mediante sistemi di pagamento tracciabili. Non vanno, inoltre, indicati i dati delle erogazioni liberali effettuate dai soggetti che si sono limitati a raccogliere le donazioni operate effettivamente da altri soggetti.

Non è prevista l’applicazione di sanzioni qualora le comunicazioni siano facoltative, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non abbia determinato un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Le nuove regole trovano applicazione agli enti del Terzo Settore destinatari delle erogazioni liberali per le quali il nuovo Codice del Terzo Settore prevede deduzioni e detrazioni fiscali (articolo 83 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017) dal periodo d’imposta successivo a quello dell’autorizzazione della Commissione Europea prevista dallo stesso Codice del Terzo Settore o dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si avrà l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, se successivo all’autorizzazione della Commissione Europea.

All’articolo 2 del Decreto Ministeriale è stabilito che le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni suddette saranno definite con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver sentito l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

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