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Novità Irpef - Ires
3 Febbraio 2022
3 Minuti di lettura

Dipendente di società estera in smart working in Italia: sì al regime dei lavoratori impatriati.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello riguardante l’applicabilità del regime previsto per i lavoratori impatriati ai dipendenti che operano in smart working nel nostro Paese per datori di lavoro esteri.

Il contribuente istante è iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero dal 2012 ed è residente in un altro Paese dell’Unione Europea dal 2018 quando ha sottoscritto un contratto di lavoro dipendente con una società residente nel Paese estero con il ruolo di quadro/dirigente in una posizione mantenuta fino al giugno del 2021. Nel luglio del 2021 è stato promosso ad un ruolo sempre di quadro/dirigente, ma superiore rispetto al precedente.

Il lavoratore ha, poi, manifestato l’intenzione di trasferirsi da gennaio 2022 in Italia. Ha mantenuto lo stesso rapporto di lavoro dipendente ed è stato autorizzato dallo stesso datore di lavoro a svolgere la propria attività in smart working dall’Italia.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di beneficiare del regime agevolato previsto per i lavoratori impatriati per i redditi di lavoro dipendenti prodotti in Italia dal 2022, usufruendo poi della stessa agevolazione per ulteriori cinque periodi d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 55 del 31 gennaio 2022, ha ricordato la disciplina in materia ed anche le modifiche normative che sono state introdotte recentemente. In particolare, è stata richiamata la Circolare del 28 dicembre 2020 con la quale sono stati forniti numerosi chiarimenti sulle novità applicate al regime agevolato a partire dal 2019.

Con la suddetta Circolare è stato precisato che è stata introdotta una estensione temporale dell’agevolazione ad ulteriori cinque periodi d’imposta, con una tassazione del 50 % del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti, come l’avere almeno un figlio minorenne o fiscalmente a carico o l’aver acquistato un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento. Se poi il lavoratore trasferitosi in Italia ha almeno tre figli minorenni o fiscalmente a carico, la percentuale di tassazione dei redditi prodotti in Italia negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10 %.

Nella stessa Circolare del 2020, è stato precisato che non è richiesto, per l’applicazione del regime agevolato, che l’attività sia svolta dal lavoratore per un’impresa operante in Italia. Quindi, possono accedere a tale regime anche i soggetti che vengono a svolgere nel nostro Paese un’attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero o che hanno come committenti (nel caso di svolgimento di un’attività di lavoro autonomo o di impresa) dei soggetti non residenti in Italia.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’istante, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa in materia, compreso il trasferimento della residenza fiscale in Italia, potrà beneficiare del regime agevolato previsto per i lavoratori impatriati in riferimento ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità di smart working dal 2022.

Qualora, poi, il contribuente istante dovesse possedere gli ulteriori requisiti richiesti, potrà anche fruire dell’estensione temporale del regime agevolato ad ulteriori cinque periodi d’imposta.

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