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Novità Irpef - Ires
8 Aprile 2022
3 Minuti di lettura

Dipendenti membri di commissioni di concorsi: quale trattamento per i rimborsi spese per i tamponi anti-Covid?

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alle regole di tassazione da applicare al rimborso delle spese sostenute dai lavoratori dipendenti per i tamponi durante l’emergenza sanitaria da Coronavirus.

In particolare, a presentare istanza di interpello è un’Università che ha organizzato due procedure concorsuali rispettando i protocolli previsti in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus. Tra i membri delle commissioni dei concorsi in questione vi erano anche dipendenti dell’Università istante.

I membri delle commissioni dovevano presentare l’esito di un test effettuato, mediante tampone presso una struttura pubblica o privata autorizzata, nelle 48 ore antecedenti alla data di svolgimento della prova.

L’istante ha voluto rimborsare ai propri dipendenti la spesa sostenuta per questi tamponi. Per la richiesta di rimborso ha chiesto semplicemente di produrre, da parte degli interessati, la documentazione in originale (scontrino della farmacia o fattura del centro medico) relativa ai tamponi effettuati. A tal proposito, l’istante ha anche rilevato che la documentazione in questione, qualora sia indicato il codice fiscale del contribuente, permetterà di detrarre le relative spese in sede di dichiarazione dei redditi ed i dati in essa presenti verranno, quindi, inseriti nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda il corretto trattamento tributario da riservare al rimborso previsto dall’istante nei confronti dei propri dipendenti nominati membri delle commissioni di concorso.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 160 del 30 marzo 2022, ha ricordato le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi secondo le quali costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Viene, pertanto, affermato il principio di omnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante. Secondo tale principio, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In linea generale, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per il lavoratore reddito di lavoro dipendente. Devono essere assoggettati ad imposizione anche i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie, che danno diritto alla relativa detrazione prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sostenute dal lavoratore dipendente.

Dai documenti di prassi è emerso che, però, non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore. Inoltre, non sono fiscalmente rilevanti per il lavoratore dipendente le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

Qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota delle spese rimborsate esclusa da imposizione, i costi che sono stati sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro dovranno essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, così da evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Con riferimento al caso prospettato dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, essendo la spesa sostenuta per i tamponi una spesa sostenuta dai lavoratori dipendenti dell’Università per un’attività svolta per conto della propria datrice di lavoro, il relativo rimborso non deve costituire base imponibile ai fini Irpef. Si tratta, infatti, di rimborso di costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.

Il datore dovrà acquisire la documentazione attestante il sostenimento della spesa da parte del dipendente e, conseguentemente, il dipendente stesso non potrà fruire della detrazione Irpef per le spese sanitarie.

In particolare, il lavoratore che riceve il rimborso delle spese sostenute per l’effettuazione del tampone e che presenta una dichiarazione dei redditi precompilata dovrà modificare il campo relativo alle spese mediche, riducendolo dell’importo delle spese in questione.

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