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Novità Irpef - Ires
5 Dicembre 2014

Erogazioni liberali in favore di partiti politici: chiarite le condizioni per la detraibilità dalle imposte sui redditi

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Nella Risoluzione n. 108 del 3 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello in merito alla detraibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle erogazioni liberali versate in favore dei partiti politici, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legge n. 149 del 28 dicembre 2013, convertito dalla Legge n. 13 del 21 febbraio 2014.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che la normativa in materia richiede, come presupposti per la detraibilità delle erogazioni liberali in questione, l’iscrizione dei partiti politici, destinatari delle erogazioni medesime, nella prima sezione del registro nazionale e l’effettuazione del versamento delle erogazioni liberali in denaro mediante delle particolari modalità.

Per quanto riguarda il primo presupposto, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’iscrizione al registro è subordinata ad un’apposita richiesta annuale presentata dai partiti politici alla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.

La Commissione deve verificare la conformità dello statuto del partito a determinate disposizioni. In particolare, nello statuto devono essere indicate le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito ed i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali.

Secondo la normativa in materia, inoltre, a decorrere dall’esercizio 2014, le articolazioni regionali dei partiti politici iscritti nel registro, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell’anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 Euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

Da tale disposizioni, risulta evidente la rilevanza che viene attribuita alle articolazioni territoriali dei partiti politici.

Riguardo alla vigenza delle disposizioni in materia, è previsto espressamente che le detrazioni spettino anche per le erogazioni effettuate prima che i partiti siano iscritti al registro, a condizione che, entro la fine dell’esercizio, tali partiti risultino iscritti al registro ed ammessi al beneficio.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che sia ammissibile, ai fini della detrazione, l’erogazione liberale effettuata direttamente nei confronti di un’articolazione regionale di un partito o di un movimento politico che risulti iscritto, entro la fine dell’esercizio, nella prima sezione del registro.

Con riferimento al secondo presupposto richiesto per la detraibilità delle erogazioni liberali in favore dei partiti, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il versamento delle erogazioni liberali in denaro deve essere effettuato tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore ed idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, modalità che possono essere stabilite con regolamento da emanare con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che quest’ultimo regolamento non risulta ancora emanato.

Infine, nella Risoluzione del 3 dicembre, è ricordato che la detrazione Irpef in questione è pari al 26 % per importi compresi tra 30 Euro e 30.000 Euro annui. 

Inoltre, la possibilità di detrarre tali erogazioni liberali dall’Ires, è ammessa limitatamente alle società ed agli enti commerciali, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, o ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione.

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