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Novità Irpef - Ires
Scritto da:
28 Giugno 2024
4 Minuti di lettura

Compensi per esperti nazionali distaccati in UE esentasse se finanziati dall’Unione

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Le somme percepite dai dipendenti di un’amministrazione nazionale distaccati come “Esperti Nazionali Distaccati” (END) presso l’Unione Europea non sono soggette a tassazione in Italia se interamente coperte dal bilancio dell’Unione Europea.

Descrizione generica

Gli emolumenti corrisposti a un “Esperto Nazionale Distaccato” presso l’Unione Europea, finanziati interamente dal bilancio dell’UE e non da un’amministrazione pubblica italiana. Non concorrono a formare il reddito imponibile in Italia e non devono quindi essere dichiarati né tassati. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 99 del 2 maggio 2024, in seguito a un’istanza presentata da un militare italiano distaccato presso l’Agenzia europea di sicurezza marittima (EMSA) a Lisbona come END.

Dettagli normativi

Il contribuente ha specificato che il bando dell’Agenzia prevede che il distacco sia regolato dalla Decisione della Commissione C (2008) 6866 del 12 novembre 2008. Recepita integralmente da EMSA nel suo regolamento. Questa decisione distingue tra due tipi di END: quelli con indennità a carico del bilancio UE e quelli con indennità a carico dello Stato di appartenenza (detti “senza spese – cost free”). Il caso in questione riguarda la prima tipologia, con indennità a carico del bilancio UE.

Principi di tassazione

L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto il principio di omnicomprensività del reddito da lavoro dipendente. Secondo il quale tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore concorrono al reddito (articolo 51, comma 1, del TUIR). Per le prestazioni svolte all’estero, il comma 8 dello stesso articolo prevede che “gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento”.

Precedenti

In una precedente risposta (n. 559/2022), l’Agenzia aveva chiarito che le indennità corrisposte agli END cost free dall’amministrazione italiana. Quindi a carico di quest’ultima, sono imponibili in Italia ai sensi dell’articolo 51, comma 8, del TUIR. In assenza di disposizioni internazionali specifiche che limitino la potestà impositiva degli Stati membri sugli emolumenti erogati agli END senza contributo della Commissione Europea, tali indennità devono essere tassate in Italia secondo la normativa vigente.

Nel caso specifico, le indennità percepite dal militare distaccato presso l’Agenzia europea di sicurezza marittima, essendo interamente a carico dell’Unione Europea, non devono essere dichiarate in Italia e non sono soggette a tassazione nel nostro Paese.

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