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Novità Irpef - Ires
14 Settembre 2018

Il “Decreto dignità” è legge: stop all’iper ammortamento se i beni sono venduti o spostati all’estero

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Il “Decreto dignità” è divenuto legge. Il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 è stato, infatti, convertito in legge dalla Legge n. 96 del 9 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2018.

Il nuovo testo, frutto della conversione in legge, prevede una serie di novità fiscali. In particolare, in materia di iper ammortamento:

  • Articolo 7. Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni. Prima di tutto, è stabilito che il beneficio dell’iper ammortamento spetta a condizione che i beni per i quali è concesso siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iper ammortamento. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Tali disposizioni non si applicano agli interventi di sostituzione effettuati in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018. Inoltre, le regole sul recupero dell’iper ammortamento non si applicano nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche al di fuori del territorio italiano. Queste nuove regole riguardano gli investimenti effettuati successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legge (ossia successivamente al 14 luglio 2018).
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