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1 Agosto 2014

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate presenta in Commissione Finanze tutti gli interventi di semplificazione fiscale: largo spazio alla nuova dichiarazione precompilata

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Il 29 luglio 2014, si è svolta, presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, l’audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi.

In tale sede, il Direttore ha evidenziato i passi avanti che sono stati fatti nell’ambito della semplificazione fiscale. In particolare, sono stati ricordati gli interventi già operati: l’introduzione, dal 2014, del modello RLI per la registrazione degli atti privati, anche per via telematica, con possibilità di allegare i contratti; a partire dall’anno d’imposta 2012, la possibilità, per i contribuenti titolari di lavoro dipendente ed assimilati che non hanno più un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio, di presentare il modello “730 Casi particolari”, con l’eventuale conseguente rimborso accreditato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente del contribuente; l’eliminazione di comunicazioni di dati già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria o, comunque, la semplificazione di diversi modelli.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha, poi, ricordato che per gli altri interventi di semplificazione fiscale si è ritenuta necessaria l’introduzione di modifiche normative, in particolare, mediante un Decreto Legislativo di prossima approvazione.

Gli interventi di semplificazione in questione riguarderanno sia le persone fisiche, che le società.

Per quanto riguarda le prime, la Dott.ssa Orlandi ha indicato, ad esempio, le modifiche che verranno introdotte alla disciplina dell’imposta di successione: ampliamento della platea dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione, semplificazione della documentazione da presentare all’Agenzia delle Entrate, eliminazione dell’obbligo di presentazione di una dichiarazione integrativa in caso di spettanza di un rimborso.

Il Decreto Legislativo, inoltre, prevederà delle semplificazioni in materia di rimborsi. Sarà, ad esempio, aumentato l’importo massimo dei rimborsi Iva ottenibile senza alcun adempimento e sarà semplificata l’intera procedura di erogazione dei rimborsi da parte dell’Agente della riscossione.

Sono previste, anche, semplificazioni nell’ambito della fiscalità internazionale ed interventi di soppressione di adempimenti ritenuti superflui.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha, quindi, evidenziato la rilevanza che avrà la principale innovazione prevista in materia di semplificazione fiscale, ossia la dichiarazione dei redditi precompilata. Secondo le sue parole: “Con l’adozione della dichiarazione precompilata viene operata una rivoluzione copernicana nella gestione del rapporto tra Amministrazione Finanziaria e cittadino-contribuente”.

Nella nuova situazione, sarà, infatti, l’Amministrazione a raccogliere i dati a sua disposizione, elaborarli e portarli alla conoscenza del contribuente, il quale dovrà limitarsi a verificare l’esattezza e la completezza dei dati comunicati.

La dichiarazione precompilata dovrebbe, secondo quanto ribadito in sede di audizione, essere operativa, in via sperimentale, a partire dall’anno 2015, con riferimento ai redditi del 2014.

La novità riguarda principalmente i titolari di redditi di lavoro dipendente ed i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Riguardo alla scansione temporale degli adempimenti dei soggetti terzi in possesso delle informazioni utili per la predisposizione delle dichiarazioni da parte dell’Amministrazione, è prevista la scadenza del 7 marzo di ciascun anno per l’invio all’Agenzia delle Entrate, da parte dei sostituti d’imposta, dei dati relativi alla certificazione unica delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno, poi, dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate, dai soggetti terzi che ne sono in possesso, i dati relativi agli oneri deducibili o detraibili sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, come gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e quelli relativi alla previdenza complementare.

A partire dalla dichiarazione dei redditi del 2016, inoltre, le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate verranno ulteriormente integrate con i dati del sistema Tessera Sanitaria, così da permettere all’Agenzia medesima di inserire nelle dichiarazioni le spese mediche e sanitarie che danno diritto a deduzioni e detrazioni.

Entro il 15 aprile di ciascun anno, poi, la dichiarazione precompilata dovrà essere messa a disposizione del contribuente in via telematica. L’accesso alla dichiarazione da parte del contribuente potrà avvenire direttamente on line, mediante il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure attraverso il conferimento di una delega al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale o ad un centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato.

E’ prevista l’individuazione di sistemi alternativi per l’accesso alle dichiarazioni precompilate. Tali sistemi verranno indicati in successivi Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente potrà comunque presentare la dichiarazione dei redditi secondo le modalità ordinarie (compilazione del modello 730 o del modello Unico Persone Fisiche).

Inoltre, il contribuente potrà accettare la dichiarazione inviata dall’Amministrazione finanziaria oppure potrà decidere di modificarla, direttamente, anche tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, o tramite un Caf o un professionista abilitato.

Per quanto riguarda le conseguenze derivanti dalle scelte operate dai contribuenti di fronte alle dichiarazioni precompilate inviate loro dall’Agenzia delle Entrate, il Direttore dell’Agenzia medesima ha chiarito che, qualora il contribuente accetti la dichiarazione così come gli è stata messa a disposizione e comunichi lui stesso direttamente tale accettazione, non verranno effettuati controlli formali riguardo ai redditi ed agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata.

Qualora il contribuente comunichi direttamente all’Amministrazione finanziaria le modifiche che intende apportare alla dichiarazione precompilata, e tali modifiche incidano sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli formali verranno effettuati regolarmente.

Nel caso in cui la dichiarazione venga, invece, accettata mediante Caf o professionista abilitato oppure vengano indicate delle modifiche, sempre tramite Caf o professionista abilitato, rispetto alla versione inviata dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti intermediari (Caf o professionisti) dovranno apporre il visto di conformità.

In questi casi, eventuali richieste di pagamenti che derivino dal controllo formale, relativamente ai redditi ed agli oneri indicati nelle dichiarazioni, saranno inviate ai Caf ed ai professionisti abilitati, che saranno tenuti a versare le somme per le imposte, le sanzioni e gli interessi nella medesima misura prevista attualmente per i contribuenti.

Vi sarà, quindi, nel nuovo sistema, un ben diverso livello di responsabilità dei soggetti intermediari che prestano assistenza fiscale.

Inoltre, è stato precisato che, qualora il Caf o il professionista, entro il 10 novembre dell’anno nel quale è stata commessa la violazione, presenti una dichiarazione rettificativa del contribuente, l’intermediario dovrà versare la sola sanzione, mentre l’imposta e gli interessi saranno richiesti al contribuente. 

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