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Novità Irpef - Ires
1 Ottobre 2021
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Imposta sostitutiva per titolari di pensione di fonte estera: ok anche in caso di prestazione complementare percepita in prepensionamento.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef prevista per i contribuenti che percepiscono redditi da pensione di fonte estera e che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

Il contribuente che ha presentato l’istanza di interpello ha dichiarato di essere residente fiscalmente negli Stati Uniti da 11 anni e di avere intenzione di trasferire la propria residenza in un Comune del Sud Italia. L’istante non percepisce una pensione vera e propria, non avendo ancora raggiunto l’età pensionabile, ma ha comunque diritto ad essere in prepensionamento, avendo cessato il proprio impiego, ed a percepire una prestazione in relazione a tale condizione di prepensionamento. In particolare, esiste un programma che riguarda direttamente il sistema pensionistico complementare statunitense e che permette di prelevare da un conto pensionistico complementare individuale prima del compimento dell’età di 59 anni e 5 mesi, senza subire penalità per il prelievo. Il sistema in questione consente di percepire pagamenti mensili o annuali per cinque anni o comunque fino a quando non si raggiunge la soglia dei 59,5 anni, se il raggiungimento di tale soglia avviene successivamente alla scadenza del quinquennio.

Il quesito posto dall’istante riguarda la possibilità di beneficiare dell’imposta sostitutiva dell’Irpef prevista per le persone fisiche che siano titolari di pensione di fonte estera (secondo quanto disposto dall’articolo 24-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Per poter beneficiare di tale regime fiscale è necessario che le somme derivanti dall’adesione al programma della pensione complementare siano inquadrate come “redditi di pensione” previsti all’articolo 49, comma 2, lettera a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 616 del 20 settembre 2021, ha ricordato che la Legge di Bilancio per il 2019 ha introdotto l’articolo 24-ter nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, prevedendo un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’Irpef per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

In particolare, secondo tale nuova disciplina, le persone fisiche titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la loro residenza in Italia, in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti che rientrano nelle zone colpite dal sisma del 2016 e del 2017, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, ad un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 % per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente per dieci anni).

La fruizione del beneficio fiscale è ammessa soltanto se vi sia l’effettivo trasferimento della persona fisica in Italia. Non rileva, invece, la nazionalità del contribuente che può essere sia italiano, che straniero, purché trasferisca la propria residenza fiscale ed effettiva in Italia. Inoltre, vi deve essere stata la residenza fiscale all’estero per un determinato periodo (cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace) e l’ultima residenza deve essere stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale (Paesi con i quali l’Italia ha firmato una Convenzione contro le doppie imposizioni).

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, evidenziato che, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, all’articolo 49, comma 2, lettera a), viene detto che costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. Quindi, i redditi da pensione sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente.

Secondo un chiarimento fornito con la Circolare n. 21 del 17 luglio 2020, rientrano nella nozione di redditi da pensione tutti gli emolumenti percepiti dopo la cessazione dell’attività lavorativa che trovano la loro causa anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (come la pensione percepita da un soggetto che era titolare di reddito di lavoro autonomo).

Riguardo all’espressione “pensioni di ogni genere”, possono essere prese in considerazione tutte le indennità erogate una tantum a seguito del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Più in generale, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le pensioni integrative erogate da un fondo previdenziale professionale estero o da una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, ad un soggetto che intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla prestazione, devono risultare imponibili nel nostro Paese in virtù di una specifica Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese della fonte della pensione.

A queste prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, considerata la finalità previdenziale della prestazione erogata al contribuente istante, finalizzata a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa della pensione obbligatoria, prima del raggiungimento dell’età pensionabile, deve ritenersi che la prestazione sia riconducibile nell’ambito dei redditi indicati all’articolo 49, comma 2, lettera a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e che, pertanto, l’istante, a partire dall’anno di trasferimento della propria residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni previsti dalla normativa in materia, potrà accedere all’imposta sostitutiva dell’Irpef prevista dall’articolo 24-ter del TUIR.

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