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24 Giugno 2022
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Impresa agricola che produce energia elettrica da due impianti fotovoltaici: come tassare i redditi?

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante il regime fiscale da applicare allo svolgimento dell’attività di produzione e cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli. Lo ha fatto nella Risposta n. 319 del 1° giugno 2022, richiamando più volte la Circolare n. 32 del 6 luglio 2009.

A porre il quesito è stata una società semplice che svolge attività agricola su terreni in parte di sua proprietà, in parte in affitto, distinti in catasto con attribuzione di reddito agrario, situati nel Comune nel quale la sede ha la propria sede legale ed in Comuni limitrofi. La società istante è anche proprietaria di un impianto fotovoltaico posizionato sui terreni presi in locazione.

L’istante ha evidenziato che anche la produzione di energia elettrica fotovoltaica eccedente i primi 200Kw di potenza nominale prodotti dall’impianto già installato può essere considerata come attività connessa all’attività agricola, in quanto sussiste uno dei requisiti indicati dall’Agenzia delle Entrate, ossia la detenzione di almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola per ogni 10 Kw di potenza installata che eccede i 200 Kw (requisito indicato con la lettera “c” nella Circolare n. 32 del 2009).

Ora, la società istante vorrebbe installare un secondo impianto fotovoltaico sulla superficie del tetto di copertura di un capannone situato sui terreni in locazione e nella disponibilità dell’istante, utilizzato per conservare attrezzature e scorie collegate all’attività agricola. Il nuovo impianto risulterebbe parzialmente integrato dal punto di vista architettonico (requisito indicato con la lettera “a” dalla Circolare del 2009), in quanto i moduli fotovoltaici verrebbero, appunto, installati su tetti di fabbricati aziendali già esistenti.

Il parco fotovoltaico finale, inoltre, risultante dalla combinazione del primo impianto (già riconosciuto come connesso all’attività agricola dell’istante) ed il secondo impianto (ancora da realizzare e connettere all’attività agricola) sarebbe situato nel Comune nel quale sono ubicati i terreni condotti dalla società istante o in Comuni confinanti. Sarebbe, quindi, garantito il rispetto dei criteri di connessione richiesti per poter qualificare i redditi derivanti dall’attività di produzione di energia elettrica fotovoltaica come redditi agrari.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di considerare come connessa all’attività agricola anche la produzione di energia elettrica fotovoltaica derivante dal secondo impianto. Se così fosse, il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica fotovoltaica potrebbe essere determinato applicando il coefficiente di redditività del 25 % al fatturato di vendita dell’energia elettrica prodotta da entrambi gli impianti fotovoltaici.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, richiamato la disposizione della Legge Finanziaria per il 2006 secondo la quale la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino al limite di 2.400.000 kWh all’anno, e fotovoltaiche, fino al limite di 260.000 kWh all’anno, e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli, costituiscono delle attività connesse indicate all’articolo 2135 del Codice Civile e si considerano produttive di reddito agrario.

La produzione e la cessione di energia fotovoltaica eccedente il limite di 260.000 kWh, invece, determina un reddito d’impresa che dovrà essere determinato in via forfetaria (applicando il coefficiente di redditività del 25 %) qualora sussista un legame tra la produzione di energia elettrica ed il fondo (rinvenibile nella presenza di almeno uno dei requisiti di connessione individuati dalla Circolare del 2009) o secondo le regole ordinarie in materia di redditi d’impresa se non ricorre nessuno dei requisiti di connessione con l’attività agricola.

Secondo quanto stabilito nella importante Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2009, affinché la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica possa essere considerata come attività connessa deve sussistere comunque una connessione / un collegamento con l’attività agricola principale, caratterizzata dalla presenza di un’azienda con dei terreni coltivati e distinti al catasto con attribuzione di reddito agrario e tali terreni devono essere condotti dallo stesso imprenditore ed essere situati nello stesso Comune dove sono situati gli impianti fotovoltaici o in Comuni confinanti.

Riguardo ai criteri che permettono di riconoscere l’esistenza di una connessione con l’attività agricola, assumono rilevanza le indicazioni fornite dal Ministero per le politiche agricole e forestali nel 2008. Sulla base di tali indicazioni, la produzione e cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli si considera sempre produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 Kw di potenza nominale complessiva. Invece, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe stata prodotta da un impianto di potenza fino a 200 Kw si considera produttiva di reddito agrario soltanto se ricorrono determinati requisiti. Questi requisiti tengono sempre conto della circostanza che deve sussistere un legame tra la produzione di energia ed il fondo.

Il primo requisito è che la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, realizzati su strutture aziendali già esistenti (lettera a della Circolare del 2009). Il secondo requisito affinché si possa parlare di connessione all’attività agricola è che il volume d’affari derivante dall’attività agricola sia superiore al volume d’affari derivante dalla produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 Kw (lettera b). Il terzo requisito della connessione è che per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw, l’imprenditore detenga almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola (lettera c).

Per poter parlare di attività connessa all’attività agricola, inoltre, risulta fondamentale il rispetto del principio della prevalenza dell’attività agricola nell’economia complessiva dell’azienda. Nel caso specifico, le fonti di produzione dell’energia devono provenire prevalentemente dal fondo. Il fondo deve risultare come la risorsa fondamentale dell’impresa agricola anche quando è utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici e deve comunque risultare normalmente impiegato nell’attività agricola.

Ma si può considerare attività connessa all’attività agricola l’attività di produzione di energia elettrica fotovoltaica esercitata mediante due diversi impianti installati nel fondo dell’impresa agricola? Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2009 non sono indicati limiti al numero dei requisiti che devono essere soddisfatti per provare la connessione tra l’attività agricola e l’attività di produzione e cessione di energia da fonti fotovoltaiche. Di conseguenza, in presenza di impianti che soddisfino almeno uno dei requisiti indicati alle lettere a), b) e c) della Circolare del 2009 e nel rispetto del principio di prevalenza dell’attività agricola rispetto all’attività di produzione di energia è possibile considerare il reddito derivante da entrambi gli impianti fotovoltaici dell’istante come reddito agrario derivante da attività connessa all’attività agricola.

La conclusione è che la società istante potrà determinare il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica beneficiando dell’applicazione al fatturato di vendita dell’energia elettrica prodotta da entrambi gli impianti fotovoltaici del coefficiente di redditività del 25 %, come previsto dalla Legge Finanziaria per il 2006.

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