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Novità Irpef - Ires
11 Febbraio 2022
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L’interconnessione tardiva non esclude l’applicabilità dell’iper ammortamento.

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di un quesito in materia di agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

La società istante ha acquisito in proprietà nel 2018 un centro di lavoro verticale che, per le sue caratteristiche, può considerarsi compreso nell’elenco inserito nell’allegato A della Legge n. 232 del 2016. Il bene acquistato è entrato in funzione nel 2018, ma è stato interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione successivamente, entro la fine del 2021.

Sempre nel corso del 2018 l’istante ha, inoltre, sottoscritto un contratto di leasing per l’acquisto di un ulteriore centro di lavoro anch’esso con caratteristiche che permettono di inserirlo nell’elenco inserito nell’allegato A della Legge n. 232 del 2016. Si tratta di un bene che possiede i requisiti per rientrare nell’ambito dell’iper ammortamento. E’ entrato in funzione nel 2018, ma è stato interconnesso soltanto successivamente entro la fine del 2021.

L’istante ha richiesto all’Agenzia delle Entrate se, in riferimento ad entrambe le situazioni descritte nell’istanza di interpello (acquisto in proprietà ed acquisto mediante contratto di leasing), l’interconnessione effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento consenta comunque il recupero dell’iper ammortamento.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad interpello n. 71 del 3 febbraio 2022, ha richiamato una propria Circolare del 2017 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito a beni strumentali acquistati nel 2018 ed entrati in funzione nello stesso anno. In tale Circolare è stato precisato che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza. Quindi, le spese per l’acquisto di beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Inoltre, la fruizione dell’iper ammortamento dipende dal momento di effettuazione dell’investimento, ma anche dal momento dell’entrata in funzione del bene acquistato. Soltanto da quest’ultimo momento è possibile iniziare ad usufruire dell’iper ammortamento, sempre, però, nel rispetto della condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene.

Se, invece, l’interconnessione è effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iper ammortamento potrà iniziare soltanto da tale successivo periodo.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato, inoltre, che considerata l’analogia tra l’agevolazione dell’iper ammortamento, quella del super ammortamento ed il credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni strumentali nuovi dalle recenti Leggi di Bilancio, sono applicabili al caso descritto nell’istanza di interpello anche i chiarimenti forniti con una più recente Circolare del 2021.

Quindi, viene ribadito che la ritardata interconnessione del bene al sistema aziendale non fa venir meno l’agevolazione, ma sposta in avanti il momento a partire dal quale si potrà fruire della maggiorazione, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione.

Lo spostamento in avanti del termine iniziale e del termine finale di fruizione dell’agevolazione vale anche nell’ipotesi di beni acquisiti mediante contratto di leasing.

In caso di ritardo nell’interconnessione, l’agevolazione non viene meno, sempre che le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina specifica siano presenti nel bene già precedentemente al suo primo utilizzo o messa in funzione e purché il soddisfacimento delle diverse caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo nel quale il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche precisato che la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non comporta che possa avvenire in qualsiasi periodo d’imposta. La tardiva interconnessione, infatti, deve dipendere da circostanze oggettive che devono essere documentate e dimostrate e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.

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