Le Società di investimento immobiliare quotate (Siiq) possono accedere al regime agevolato che esenta da imposte gli interessi e i canoni corrisposti a soggetti residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 93 del 9 aprile 2025.
Il Caso: Siiq Italiana finanziata da controllante lussemburghese
Una Siiq italiana, soggetta al regime speciale previsto dalla Legge n. 296/2006, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se possa beneficiare dell’esenzione da ritenuta sugli interessi versati alla propria controllante lussemburghese, in base all’articolo 26-quater del Dpr n. 600/1973. La controllante ha concesso due finanziamenti fruttiferi, dai quali derivano interessi corrisposti alla stessa.
Il Regime fiscale agevolato: direttiva “Interessi e Canoni”
La norma invocata dalla società italiana recepisce la direttiva 2003/49/CE e mira ad eliminare la doppia imposizione sui pagamenti di interessi e canoni tra società consociate in diversi Stati membri UE. L’esenzione si applica a condizione che la società che effettua il pagamento sia assoggettata all’imposta sul reddito delle società, anche se beneficia di particolari agevolazioni fiscali.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ribadisce che la condizione di “assoggettabilità” all’Ires richiesta dall’articolo 26-quater va interpretata in senso ampio. Anche le società che, pur soggette a Ires, godono di regimi speciali compatibili con il diritto comunitario — come appunto le Siiq — rientrano nel campo di applicazione della norma.
Trattamento fiscale delle Siiq: esenzione per i redditi da locazione
Secondo il comma 131 della Legge n. 296/2006, i redditi d’impresa derivanti da locazione immobiliare non sono soggetti a Ires, mentre la relativa quota di utile viene tassata in capo ai partecipanti. Tuttavia, ciò non esclude che la Siiq sia qualificabile come soggetto passivo ai fini Ires, requisito sufficiente per accedere al regime di esenzione.
Distinzione tra Interessi pagati dalle Siiq e dividendi
L’Agenzia ricorda inoltre che, mentre i dividendi derivanti dalla gestione esente delle Siiq non beneficiano dell’esonero da ritenuta previsto dalla direttiva “madre-figlia”, per quanto riguarda gli interessi non sussiste alcuna esclusione simile. Questo rafforza ulteriormente la possibilità di applicare l’esenzione prevista dalla direttiva “interessi e canoni”.
Via Libera all’Esenzione
L’Agenzia delle Entrate conclude che le Siiq possono legittimamente beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 26-quater del Dpr n. 600/1973, anche in presenza del regime agevolato per i redditi da locazione. Pertanto, gli interessi versati alla controllante lussemburghese non sono soggetti a ritenuta.