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Novità Irpef - Ires
Scritto da:
8 Novembre 2024
4 Minuti di lettura

Gli interessi passivi deducibili in accordi di adesione e conciliazione

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Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) non pone restrizioni alla deducibilità degli interessi passivi. Tale principio è confermato di recente in un documento ufficiale e in una risposta a un interpello specifico.

Interessi passivi e deducibilità

In particolare, gli interessi passivi pagati in seguito ad atti di conciliazione tributaria o accertamento con adesione. Per il ritardato pagamento di IRES e IRAP, sono deducibili dai rispettivi imponibili. La deducibilità si basa sull’applicazione delle regole di calcolo del TUIR, considerando l’ammontare complessivo degli interessi, indipendentemente dalla causa che li ha generati.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito questa posizione con la risposta n. 172 del 20 agosto 2024. Il chiarimento è stato fornito a una società che ha firmato atti di conciliazione e adesione, riguardanti specifici periodi d’imposta. Con la direzione regionale dell’Agenzia per risolvere alcune controversie sui prezzi di trasferimento. La società, che ha versato le imposte aggiuntive e gli interessi per il ritardato pagamento; ha chiesto di poter dedurre tali interessi dalle basi imponibili IRES e IRAP.

Interessi legati a riscossioni e accertamenti

Secondo l’Amministrazione, come già indicato nella risposta n. 541/2022, la deducibilità di questi interessi deve essere determinata applicando le modalità previste dal TUIR. Senza considerare l’origine degli interessi o la deducibilità del costo cui sono collegati. Gli interessi passivi legati alla riscossione e accertamento delle imposte non si distinguono dagli altri oneri per ritardi nei pagamenti. Per questo rientrano quindi nella categoria generale degli interessi passivi, separandosi dal regime fiscale del tributo a cui si riferiscono.

Interessi non attivi e sanzioni europee

Questo principio è stato formulato già nel 2001 con la risoluzione n. 178, in riferimento agli interessi negativi su finanziamenti destinati a differire il pagamento di sanzioni europee, in cui si è chiarito che il TUIR (art. 96) “… non limita la deducibilità degli interessi passivi in base all’evento o alla natura dell’onere cui si riferiscono”. Anche nella relazione ministeriale che illustra il TUIR, si afferma che gli interessi per prolungata rateizzazione di somme iscritte a ruolo sono considerati interessi non attivi, anche se accessori all’imposta.

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