NULL
Novità Irpef - Ires
3 Settembre 2021
4 Minuti di lettura

Interventi su spogliatoi di impianto sportivo: i limiti di applicazione del Superbonus.

Scarica il pdf

Nuovi chiarimenti sull’applicazione del Superbonus.

L’istante è un’Associazione sportiva dilettantistica iscritta al CONI che ha avviato un progetto di razionalizzazione dell’impianto sportivo che gestisce con l’obiettivo di migliorarne le prestazioni energetiche e di rendere più fruibili i servizi resi all’interno della struttura.

L’Associazione detiene l’edificio di proprietà del Comune sulla base di un contratto di affidamento in concessione d’uso gratuito della durata di cinque anni.

La nuova organizzazione della struttura prevede una ristrutturazione completa con un annesso ampliamento. Nell’ambito di tale intervento complessivo, gli spogliatoi verranno completamente ristrutturati e manterranno la loro posizione nel seminterrato, pur essendo in parte posizionati nella parte della struttura oggetto di ampliamento.

Tra le precisazioni fornite dall’Associazione istante, vi è quella relativa alla circostanza che tutta la struttura sarà oggetto di un intervento di isolamento termico e di sistemazione degli impianti, così che si potrà ottenere un miglioramento di due classi energetiche, adeguatamente certificato. Inoltre, sulla copertura dell’edificio verrà installato un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 6,30 kW.

Il quesito posto dall’istante riguarda principalmente la possibilità di accedere al Superbonus per le spese che sosterrà sia per gli interventi antisismici, sia per quelli di riqualificazione energetica da realizzare nei locali degli spogliatoi, compresi gli spogliatoi collocati nella parte dell’edificio oggetto di ampliamento. Sono, poi, stati posti all’Agenzia delle Entrate tanti specifici ulteriori quesiti.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 567 del 30 agosto 2021, ha, in primo luogo, affermato che il contratto di affidamento in concessione d’uso gratuito in virtù del quale l’Associazione istante detiene l’edificio oggetto degli interventi è un titolo idoneo ai fini dell’applicazione del Superbonus.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla questione della presentazione dell’asseverazione predisposta dal progettista dell’intervento relativa alla classe di rischio sismico in cui rientra la struttura prima dell’inizio dei lavori ed in cui può rientrare successivamente all’esecuzione dell’intervento progettato. L’Associazione istante ha presentato la domanda di permesso di costruire senza tale asseverazione. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, alla data di presentazione della domanda di permesso di costruire (30 dicembre 2019), era già in vigore il Decreto Ministeriale n. 58 del 2017 che prevede l’obbligo di allegare l’asseverazione del progettista. Un’asseverazione tardiva non consente l’accesso alla detrazione fiscale. Ciò per quanto riguarda gli interventi di riduzione del rischio sismico che l’istante intende realizzare.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, richiamato la propria posizione riguardo al caso in cui la ristrutturazione edilizia avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso. La detrazione fiscale spetterà esclusivamente per le spese riferibili alla parte già esistente. L’ampliamento, infatti, viene considerato come una “nuova costruzione” a tutti gli effetti.

Il contribuente, quindi, ha l’onere di mantenere distinte le due tipologie di interventi (l’intervento di ristrutturazione vero e proprio e l’intervento di ampliamento) in termini di fatturazione oppure di possedere un’apposita attestazione nella quale siano indicati gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione o dal direttore dei lavori, predisposta sulla base di criteri oggettivi.

Questi chiarimenti valgono anche per l’accesso al Superbonus. Quindi, con riferimento al caso specifico, nel rispetto di tutte le condizioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia, l’Associazione istante potrà fruire del Superbonus limitatamente ai lavori di riqualificazione energetica eseguiti sulla parte dell’edificio destinata agli spogliatoi già esistente, con esclusione delle spese sostenute per gli interventi realizzati sulla parte ampliata dove troveranno la loro collocazione alcuni spogliatoi.

L’istante avrà l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi realizzati sulla parte già esistente rispetto agli interventi realizzati sulla parte ampliata o, in alternativa, di essere in possesso dell’apposita attestazione nella quale siano indicati gli importi distinti degli interventi.

Il Superbonus comunque troverà applicazione a condizione che i locali adibiti a spogliatoi, prima degli interventi di riqualificazione energetica, siano dotati di un impianto di climatizzazione invernale.

Ulteriori indicazioni sono state fornite riguardo ai massimali di spesa ammessi. Il limite massimo di spesa ammesso è di 50.000 Euro per gli interventi di isolamento termico effettuati sugli edifici costituiti da un’unica unità immobiliare; è di 40.000 Euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; è di 30.000 Euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Con riferimento, invece, agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale degli edifici, il limite massimo di spesa ammesso è di 20.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino ad otto unità immobiliari e di 15.000 Euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. La detrazione è comunque calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 Euro per gli edifici composti da una sola unità immobiliare.

Considerando che, nel caso descritto nell’istanza di interpello, l’edificio oggetto degli interventi risulta composto da due unità immobiliari, per gli interventi di isolamento termico il limite massimo di spesa sarà pari a 80.000 Euro, mentre per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale il limite massimo di spesa sarà di 40.000 Euro, fermo restando che la detrazione spetterà esclusivamente per le spese riferite agli interventi realizzati sulla parte già esistente adibita a spogliatoio.

La certificazione di prestazione energetica relativa alla situazione prima e dopo la realizzazione degli interventi programmati dovrà riguardare l’intero edificio esistente e non solo la parte adibita a spogliatoi, dal momento che la parte dell’edificio adibita a spogliatoi non costituisce un’autonoma unità immobiliare.

Riguardo alla possibilità di accedere al Superbonus in presenza di un contributo pubblico, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il chiarimento secondo il quale la detrazione spetta esclusivamente per le spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. La detrazione, invece, non spetta per le spese rimborsate, se il rimborso non concorre al reddito. Eventuali contributi ricevuti dal contribuente dovranno essere sottratti dall’ammontare delle spese su cui applicare la detrazione fiscale.

L’importo del contributo pubblico ricevuto dall’Associazione istante per finanziare gli interventi progettati, quindi, se, in particolare, relativo alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica da realizzare nei locali adibiti a spogliatoi, dovrà essere sottratto dall’ammontare delle spese per le quali è ammesso il Superbonus, qualora non concorra alla formazione del reddito della contribuente istante.

Infine, riguardo al limite massimo di spesa applicabile per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, se l’installazione dell’impianto fotovoltaico è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi considerati come “trainanti” ai fini del Superbonus, è possibile fruire di quest’ultima agevolazione nel limite di spesa pari a 10.080 Euro, dove tale importo è dato dalla moltiplicazione di 1.600 Euro per il numero di kW di potenza nominale dell’impianto, ossia per 6,30 kW.

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto